Toscana: Regolamento sulla certificazione energetica per gli edifici - LR 39-2005

Firenze - Foto di SailkoIl 18 marzo 2010 entrerà in vigore il Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 39/2005, che disciplina la certificazione energetica degli edifici. Il regolamento introduce l'obbligo di certificazione energetica per gli edifici nuovi o soggetti a ricostruzione/ristrutturazione attraverso un attestato che ne dichiara l’efficienza e la qualità energetica, oltre a segnalare le operazioni che potrebbero aumentare la classe di efficienza dell'edificio.  
La disciplina non modifica le metodologie di calcolo per la certificazione, né l’individuazione della figura del certificatore, adeguandosi alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
 
L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:
  • gli edifici di nuova costruzione;
  • gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
  • gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura.

Inoltre l’attestato è richiesto per tutte le categorie di edifici oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso o di contratti di locazione, ad esclusione delle seguenti categorie:

  • fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
  • fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
  • edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
  • tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005. 
Dall'entrata in vigore del regolamento, quindi, al momento di iniziare i lavori di costruzione o ristrutturazione di un immobile, i proprietari, i costruttori, o chiunque ne abbia titolo, saranno tenuti ad incaricare un soggetto certificatore di predisporre l’attestato di certificazione energetica.
 
Il nominativo del soggetto certificatore dovrà essere indicato nella comunicazione di inizio lavori; questi dovrà possedere una copia del progetto ed essere informato sulle principali fasi di costruzione, effettuare eventuali ispezioni e redigere l'attestato che trasmetterà al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori.
 
Per quanto riguarda invece le certificazioni in occasione di compravendita o locazione, venditori e locatori  dovranno incaricare un certificatore energetico che, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l’attestato.
 
I Comuni dovranno vigilare sugli attestati rilasciati, verificandone la regolarità, sulla base di un campione scelto mediante sorteggio, nella misura complessiva del 4% degli attestati presentati nell’anno solare precedente.
 
La gestione e l’interazione dei dati tra Comuni, Province e Regione sarà assicurato da un sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, di cui la Giunta stabilirà l'organizzazione e il funzionamento entro un anno.
 
Infine il regolamento prevede che negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1.000 mq sia affisso in luogo visibile al pubblico un riassunto dell’attestato di certificazione energetica, denominato targa energetica, predisposto dal soggetto certificatore.

Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 39/2005

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