Rientro dei cervelli, guida all'agevolazione per i lavoratori impatriati

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul rientro dei cervelli - Photo credit: Foto di Andrea Piacquadio da PexelsIn che cosa consiste, quali sono le principali novità e le risposte alle domande più frequenti relative alle agevolazioni fiscali derivanti dall'applicazione del regime speciale per gli impatriati, noto anche come bonus per il 'rientro dei cervelli'.

Rientro dei cervelli, guida all'agevolazione per docenti e ricercatori

La normativa sul rientro dei cervelli legata ai lavoratori impatriati è stata emanata al fine di incentivare il trasferimento in Italia di soggetti con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese.

Ecco in che cosa consiste, quali sono le principali novità e le risposte alle domande più frequenti relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati.

Chiarimenti Agenzia Entrate sul rientro dei cervelli

Come funziona il regime speciale per lavoratori rimpatriati

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 147-2015 ha stabilito che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. L’agevolazione temporaneamente è applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

L’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto attuativo ha previsto che sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea che:

  • sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Inoltre, per accedere al regime speciale per i lavoratori rimpatriati, la norma istitutiva del regime fiscale agevolato ha previsto che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’rimpatrio.

Le novità del Decreto Crescita

Con il Decreto Crescita, ossia il decreto-legge n. 34-2019, sono state introdotte importanti modifiche alle agevolazioni finalizzate ad incentivare il "rientro dei cervelli". Nello specifico si parla di:

  • una semplificazione delle condizioni d’accesso.  I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio italiano, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare se ricorrono le seguenti condizioni:
    - i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
    - l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano
    Saranno invece agevolati con una riduzione dell’imponibile del 90% i lavoratori che decideranno di trasferire la propria residenza in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia.
  • novità sui periodi d'imposta. Con il nuovo decreto, l'agevolazione si applica per ulteriori cinque periodi di imposta a due classi di lavoratori:
    - coloro che hanno almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
    - coloro che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
    In entrambi i casi, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, mentre se si hanno almeno tre figli minorenni, a carico, o in affido, la percentuale in questione sarà pari al 10%.
  • non solo gli iscritti all'Aire.  Per quanto riguarda le caratteristiche dei soggetti beneficiari, coloro che hanno diritto a concessione dei benefici fiscali sono:
    - i soggetti residenti, cioè le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno il domicilio o la residenza nel territorio italiano;
    - i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Su questo ultimo punto, i non iscritti all’Aire possono accedere al beneficio a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. 

Decreto Crescita, aumentano gli incentivi per il rientro dei cervelli

Legge bilancio 2021: estensione regime speciale lavoratori impatriati

Un emendamento alla legge di Bilancio 2021 ha stabilito l'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati per cinque periodi d’imposta anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario.

Condizione necessaria per fruire dell'estensione del beneficio, il previo versamento di:

  • un importo pari al 10% dei redditi agevolati e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • un importo pari al 5% dei redditi agevolati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.  L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. 

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Modalità operative per prolungare l'agevolazione

Con provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una guida pratica ai lavoratori, dipendenti e autonomi, che potranno optare per la proroga, per ulteriori cinque periodi di imposta, del regime fiscale agevolato degli "impatriati".

La possibilità di prolungare l’agevolazione è riconosciuta ai lavoratori, già iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o cittadini UE, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno risultavano beneficiari del trattamento fiscale di favore, previsto dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.

In particolare, la norma prevede per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un’abitazione in Italia la possibilità di applicare per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime speciale. In entrambi i casi il reddito prodotto in Italia è imponibile soltanto per il 50% del suo ammontare, che scende al 10% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

La volontà di estendere il regime speciale può essere esercitata mediante il versamento in un’unica soluzione di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) in Italia, di almeno, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa  proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell’opzione, ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) nel nostro Paese, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

L’importo dovrà essere versato mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I contribuenti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento in esame per passare in cassa.

Per beneficiare della proroga i lavoratori dipendenti devono fare apposita richiesta scritta al datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi comunicano l’opzione di adesione al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

Lavoratori impatriati: codici tributo per adesione al regime speciale 

Con la risoluzione n. 27 del 15 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo "1860" e "1861" per consentire ai lavoratori, dipendenti e autonomi, l’esercizio dell’opzione che proroga di cinque anni il regime speciale agevolato per 'impatriati', mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo rispettivamente pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

In particolare, al fine di consentire il versamento degli importi per l’adesione al regime speciale agevolato per i lavoratori impatriati, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), l'Agenzia delle Entrate ha definito i seguenti codici tributo:

  • "1860" denominato "Importo dovuto (10%) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019"
  • "1861" denominato "Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019".

In sede di compilazione del modello sono indicati:

  • nella sezione "Contribuente" i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato
  • nella sezione "Erario ed Altro": nel campo "tipo", la lettera "R"; nel campo "elementi identificativi", se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato; nel campo "codice", il codice tributo sopra indicato; nel campo "anno di riferimento", l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui  all’articolo 16 Dlgs n. 147/2015, nel formato "AAAA"; nel campo "importi a debito versati", l’importo dovuto.

Fisco: le risposte ai dubbi sui lavoratori rimpatriati

Via libera al bonus per il rientro dei cervelli, ma solo con opzione

L'’applicazione del regime agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia è subordinata a una manifestazione di volontà, che deve avvenire nelle modalità definite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate. In base a ciò, il contribuente che omette di richiedere al datore di lavoro l'agevolazione e non presenta una dichiarazione con riduzione dell'imposta non può esercitare l'opzione. A stabilirlo è stata la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 1474/2023.

Proroga del regime per i lavoratori impatriati e omissione versamenti

Il versamento delle somme dovute per prolungare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del regime impatriati entro il termine del 30 giugno 2022 non è riconducibile ad un adempimento ''formale''. Di conseguenza, la sua omissione non può essere regolarizzata mediante l'istituto della remissione in bonis. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 223 del 22 febbraio 2023.

Ok al regime impatriati per lavoratore trasferito nella controllata italiana

Il cittadino italiano che lavora come CEO presso una holding di Londra e che rientra in Italia, acquisendo qui la residenza, per svolgere nuove mansioni presso una delle società controllate potrà fruire dei benefici per i lavoratori impatriati, in quanto la disciplina agevolativa non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 524 del 25 ottobre 2022.

Regime impatriati è incompatibile con quello forfettario

L’adesione al regime forfetario dopo il rientro in Italia non consente, pur avendone i requisiti, di esprimere a posteriori l'opzione per beneficiare del regime speciale a favore dei lavoratori impatriati. I due regimi sono incompatibili perché diversi sono i criteri per la determinazione della base imponibile. Lo ha chiarito il Fisco con la risposta n.460 del 20 settembre 2022.

Stop proroga regime impatriati in caso di versamento degli importi parziale

Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, ma si è accorto che la somma degli importi versata è inferiore a quanto dovuto, non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. L’istante, quindi, non potrà fruire della proroga del regime di favore per ulteriori 5 anni, ma potrà solo recuperare quanto già versato. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 383 del 18 luglio 2022.

Ok a proroga agevolazioni impatriati solo in caso di versamento degli importi nei termini

L'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale degli impatriati è subordinata al versamento degli importi dovuti entro i tempi indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 (ossia entro il 30 giugno successivo alla fine del primo quinquennio o entro 180 giorni dal provvedimento attuativo se il primo periodo si è concluso il 31 dicembre 2020). Lo ha ricordato la stessa Agenzia con la risposta n. 372 del 12 luglio 2022, con cui, dopo aver analizzato il regime agevolato relativo al caso specifico, ha chiarito che l’istante non potrà sanare la sua situazione con il ravvedimento operoso.

Regime impatriati anche per l'agente sportivo

I redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività di agente sportivo svolta nel territorio dello Stato concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dal periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 315 del 31 maggio 2022.

Via libera al regime impatriati anche a fine distacco se si inizia una nuova attività 

Il giornalista che rientra in Italia allo scadere della sua posizione di distacco può usufruire dell’incentivo a favore dei lavoratori che tornano o si trasferiscono in Italia se la permanenza fuori confine ha di fatto comportato un suo radicamento all’estero e se, a prescindere dalla sottoscrizione di un nuovo contratto, assumerà un ruolo non di "continuità" rispetto al passato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 259 dell’11 maggio 2022.

Ok al regime agevolato per medico in smartworking con datore negli USA

Con la risposta n. 223/2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un nuovo chiarimento in tema di agevolazioni per i lavoratori che rientrano in Italia dopo periodi di lavoro all'estero. In particolare, nel caso in cui un medico, dopo aver svolto la professione negli Stati Uniti, accetta un nuovo lavoro in Italia in modalità smart working con un datore di lavoro americano, sussiste comunque quel collegamento fra il rimpatrio e l’inizio dell’attività lavorativa che consente l’accesso al regime sugli impatriati.

Regime impatriati anche per cittadini britannici

L’accordo Brexit garantisce ai cittadini del Regno Unito di godere "degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali". Pertanto può essere riconosciuta l'estensione dell'agevolazione per lavoratori impatriati anche ai cittadini britannici, se in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 172 del 6 aprile 2022

Ok al regime agevolato solo in caso di discontinuità lavorativa 

Con la risposta n. 159 del 28 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per accedere al regime speciale non contano il nuovo ruolo assunto dal lavoratore al rientro in Italia e l’aumento di stipendio, se il datore di lavoro, i termini e le condizioni del contratto sono rimasti gli stessi. 

Nel caso specifico, infatti, il dipendente di una società distaccato in Francia dal 1° gennaio 2018 e rientrato in Italia il 1° gennaio 2021 con un nuovo ruolo e la promozione a "quadro" non potrà fruire dell’agevolazione dell’Irpef prevista dal regime sugli impatriati in quanto sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa italiana.

Quando il rientro post distacco all'estero preclude l'accesso al regime agevolato

Il lavoratore italiano distaccato negli Stati Uniti contestualmente all’assunzione, una volta rientrato in Italia non potrà fruire dei benefici fiscali previsti per gli impatriati. Al momento del rimpatrio, infatti, la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell'espatrio, gli preclude l'accesso al regime speciale Irpef. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 119 del 17 marzo 2022.

Vecchia società ma nuovo contratto: sì al regime lavoratori impatriati  

Il lavoratore distaccato all’estero nel 2016 presso una società dello stesso gruppo, e poi assunto presso una società estera, al momento del  rientro in Italia in forza di un nuovo contratto con il vecchio datore di lavoro, può fruire del nuovo regime fiscale impatriati, quello modificato dal decreto Crescita. È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 85 del 17 febbraio 2022

Via libera al regime agevolato anche per 'smart workers' impatriati

Con la risposta a interpello n. 55 del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale per i lavoratori impatriati non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato: quindi, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere, in modalità smart working, in Italia, attività alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o i cui committenti siano soggetti stranieri non residenti. Condizione necessaria per usufruire dello sconto sull’imponibile Irpef rimane, comunque, il trasferimento della residenza fiscale in Italia da parte del lavoratore.

Collaborazione con società italiane non preclude il regime

Con la risposta n. 32 del 19 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che - se soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma di riferimento - il regime fiscale per i lavoratori impatriati è applicabile ad un soggetto che, durante la residenza all’estero, ha collaborato con una società italiana di cui è diventato dipendente al rientro in Italia. Il soggetto, quindi, può beneficiare delle agevolazioni dall’anno del rientro e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Controesodati, Aire e impatriati

Con la risposta n. 789 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che chi possiede i requisiti previsti dal decreto Crescita - ossia avere almeno un figlio minorenne o a carico o essere diventato proprietario di un immobile residenziale dopo il trasferimento in Italia, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l'opzione - se è stato iscritto all’Aire, può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta.

Quando è possibile estendere il regime fiscale agevolato

L'opzione per estendere di un ulteriori cinque anni la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati non può essere esercitata prima dello scadere del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 703 del 12 ottobre 2021 con cui ha, inoltre, specificato che risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione in questione: gli sportivi professionisti; coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019; i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'AIRE e i cittadini extra-comunitari.

Escluso il regime lavoratori impatriati se c'è continuità lavorativa

Un cittadino italiano, distaccato all’estero e rientrato in Italia dal 2021 con un nuovo contratto di lavoro proposto dalla stessa società che lo aveva distaccato, non potrà fruire delle agevolazioni Irpef previste dal regime sugli impatriati dato che, da quanto rappresentato, la posizione lavorativa assunta al rientro è in sostanziale continuità con la precedente, circostanza che gli preclude la fruizione del regime di favore. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta  n. 683 del 7 ottobre 2021.

Smartworking e regime lavoratori impatriati 

Con la risposta n. 621 del 23 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la multinazionale italiana in questione non può applicare l'agevolazione fiscale sugli impatriati ai redditi erogati al dipendente olandese assunto in Italia che per la maggior parte del 2020 ha svolto l’attività lavorativa in "smartworking" nel suo Paese.

I redditi in questione, infatti, non si possono considerare prodotti nel territorio dello Stato. Ne consegue quindi che, per il periodo di imposta 2020, l'attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente in Italia come prevede la normativa.

Regime lavoratori impatriati anche per sportivi da paesi extra-UE

Il calciatore professionista proveniente da un Paese extra-UE, che ha trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia può beneficiare dell'agevolazione fiscale del regime degli impatriati, in vigore dal 30 aprile 2019,  per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 447 del 25 giugno 2021.

No alla creazione di una società unipersonale

Rappresenta un abuso di diritto la creazione di una società unipersonale, nascondendo la modalità di determinazione del reddito, per fruire del regime agevolativo degli impatriati. In questo caso, quindi, non potrà operare la detassazione prevista dall'articolo 16 del del Dlgs n. 147/2015. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 407 del 16 giugno 2021 fornita dall'Agenzia delle entrate in relazione ad una istanza di interpello. 

Ok al regime per impiegato all'estero e Quadro in Italia

Il professionista distaccato all’estero per più di 4 anni e che rientra in Italia nel 2020, con un contratto da Quadro, nel rispetto di tutti i requisiti, può essere ammesso al regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati. Il salto di qualità della posizione lavorativa assunta al rientro, che pone l’ultimo ruolo in discontinuità con quello di partenza, soddisfa la ratio della norma agevolativa. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 136 del 2 marzo 2020.

Sanatoria AIRE: necessaria residenza all'estero per 24 mesi

Con la risposta a interpello n. 533 del 6 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi negli ultimi 24 mesi o più. Il requisito dell'attività di studio è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream.

Regime speciale negato se l’opzione non è nei termini

Al fine di fruire del regime per lavoratori impatriati, nella versione in vigore al 30 aprile 2019, fino al periodo d'imposta 2020, i soggetti interessati avrebbero dovuto esercitare la prevista opzione nel termine del 2 maggio 2017, con richiesta al datore di lavoro o entro i termini di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2017, direttamente in dichiarazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 284 del 28 agosto 2020, con cui ha specificato i tempi e le modalità per l’accesso al regime speciale.

Quando fruire dell’agevolazione in dichiarazione dei redditi

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 59 del 13 febbraio 2020 con cui ha evidenziato che il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo. 

Come accedere ai benefici fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 204 del 25 giugno 2019, ha ricordato che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 potranno accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. La previsione vuole incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese. 

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