Mutui - Linee guida su Autoimpiego e Autoimprenditorialità

Invitalia mutui agevolati: Photocredit: Pexels da PixabayCon l’adozione delle Linee guida per l’applicazione delle misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati (per Autoimpiego e Autoimprenditorialità), Invitalia può ora gestire le richieste di transazione che possono essere presentate anche da beneficiari con procedimenti giudiziari pendenti.

Autoimpiego e Autoimprenditorialita': moratoria sui mutui agevolati

Integrate dal Decreto Crescita 34/2019, le Linee guida per l’applicazione dell’art. 43 del Decreto Genova recante “Misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati” relativi alle misure di Autoimpiego e Autoimprenditorialità del D.Lgs 185/2000 (Titoli I e II), stabiliscono:

  • le tipologie di soggetti beneficiari ammissibili;
  • l’oggetto delle richieste di transazione;
  • la Proposta transattiva che può essere presentata.

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L’estensione del campo di applicazione delle Linee guida 

Le Linee guida, di recente adozione, hanno recepito quanto disposto dal Decreto Crescita che ha consentito, tra l’altro, di estendere la possibilità di accedere alla procedura transattiva a tutti i soggetti beneficiari nei cui confronti esista un procedimento giudiziario pendente, ovvero a tutti i soggetti beneficiari a cui sia stata notificata, alla data di entrata in vigore del Decreto stesso (30 giugno 2019), una cartella di pagamento o una ingiunzione fiscale.

In particolare le Linee guida adesso riguardano anche i Beneficiari Titolo I e Titolo II (ovvero soggetto terzo interessato e che garantisca la continuità dell’azienda):

  • che si trovano nelle seguenti soluzioni negoziali giudizialmente assistite della crisi d'impresa: concordato preventivo con continuità aziendale; concordato in bianco; accordi di ristrutturazione ai sensi del 182/bis della Legge Fallimentare; procedure di sovra-indebitamento ai sensi della Legge 3/2012 che prevede una continuità aziendale del soggetto.
  • che entro e non oltre il 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del DL) sono interessati dalle seguenti attività di recupero del credito per la morosità a seguito di risoluzione contrattuale (ovvero di provvedimento di revoca adottato in ragione della sola morosità nella restituzione del finanziamento agevolato): Opposizioni a decreto ingiuntivo; Esecuzione forzata (mobiliare e immobiliare, o pignoramento presso terzi); Ingiunzioni, cartelle di pagamento, opposizioni ad ingiunzioni e/o cartelle di pagamento adottati ai sensi del r.d. 639/1910 e D.M. 8 febbraio 2008 e pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 28/6/2019.

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La presentazione della domanda

Le transazioni potranno essere richieste dai soggetti in possesso dei requisiti fissati nelle Linee guida e potranno essere concesse per un importo non inferiore al 25% del debito complessivo e, comunque, in ragione delle garanzie acquisite da Invitalia.

Le richieste di transazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La procedura - sottolinea Invitalia - non prevede alcun automatismo. La richiesta, infatti, non implica accettazione automatica da parte dell’Agenzia che provvederà a verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto e a definire l’importo oggetto della transazione.

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> Consulta le Linee guida

Photocredit: Pexels da Pixabay

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