Tax credit Cinema - Entrate, ok a cessione alla consolidante

Cinema - Photo credit: Foto di THAM YUAN YUAN da Pixabay I crediti di imposta per gli esercenti sale cinematografiche possono essere ceduti, nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, per consentire alla consolidante di utilizzarli in compensazione con l’IRES del gruppo.

Tax credit Cinema – chiarimenti su sale e attrazione investimenti

Il chiarimento delle Entrate arriva in risposta all'interpello presentato da una società operante nel settore della realizzazione e gestione, in Italia e all’estero, di sale cinematografiche e/o multisale e di arene estive finalizzate alla realizzazione di spettacoli cinematografici e teatrali.

L'istante, interamente controllato da un'altra società fin dalla sua costituzione, ha aderito al regime di consolidato fiscale previsto dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, in qualità di società controllata dalla consolidante, e al regime della tassazione di gruppo.

Il quesito riguarda la possibilità di cedere i crediti d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche maturati a seguito degli investimenti realizzati nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, per consentire alla consolidante di utilizzarlo in compensazione con l’IRES dovuta nell’ambito del consolidato oppure avvalendosi della procedura di cui all’articolo 43-ter de decreto del Presidente della Repubblica n. 602-1973.

Inoltre, in entrambe le ipotesi, la cessionaria vorrebbe poter utilizzare i crediti anche oltre i limiti di utilizzo di 250mila euro, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 44-2007, senza che ricorra il limite generale di 700mila euro.

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La risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ricorda anzitutto che il sistema del Tax credit rinnovato dalla legge Cinema prevede sia una credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, l’installazione e il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori, che un credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, concesso agli esercenti sale cinematografiche e commisurato ad un’aliquota massima del 20% sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.

Ai crediti di imposta, utilizzabili esclusivamente in compensazione, non si applica il limite di utilizzo di 250mila euro. La loro cessione, ricorda inoltre il Fisco, è possibile, previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Mibac, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale, che a loro volta possono utilizzarli solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi.

In linea generale, quindi, i crediti d’imposta non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla normativa del Tax credit Cinema.

Nel caso in questione, tuttavia, la cessione è legittima. Il trasferimento dei crediti d’imposta è infatti consentito ai soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalle singole società per l’assolvimento di altri tributi.

Non si tratta infatti di una vera e propria cessione a terzi del credito d’imposta, nel senso di un contratto tra un creditore (cedente) ed un soggetto terzo (cessionario) mediante il quale il primo trasferisce - a titolo oneroso o gratuito - al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore. Piuttosto, si ha il trasferimento del credito d’imposta al consolidato fiscale cui partecipa la stessa società istante in qualità di consolidata, nell’ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore per consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l’IRES di gruppo anche attraverso l’utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenza d’imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.

Infine, quanto al limite di utilizzo, l'Agenzia ricorda che la circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004 ha già chiarito che che “nessun limite è stabilito per il trasferimento dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del Modello UNICO Società di Capitali, dal momento che l’importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato”.

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Photo credit: Foto di THAM YUAN YUAN da Pixabay

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