Patent box - decreto Crescita, chiarimenti sulla nuova procedura

Patent box decreto crescitaL'Agenzia delle Entrate chiarisce come accedere alla nuova procedura, prevista dalla legge di conversione del decreto Crescita (legge n. 58-2019), che consente ai titolari di reddito di impresa che optano per il regime Patent box di definire e indicare in dichiarazione il reddito agevolabile.

Incentivi alle imprese: cosa prevede il decreto crescita 

Il Patent box è uno degli strumenti agevolativi del Piano nazionale Impresa 4.0 e prevede un regime di tassazione agevolata (parziale esenzione su IRES e IRAP) per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.

Patent box - Agenzia Entrate, chiarimenti su detassazione marchi

Cos'è il Patent box

Nel dettaglio il regime di tassazione agevolata consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La legge n. 96-2017, conversione del decreto-legge n. 50-2017, più nota come manovrina, ha escluso i marchi d’impresa dal perimetro oggettivo della tassazione agevolata del Patent box a partire dal 2017, confermando tutte le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 e prevedendo che, trascorsi i cinque anni agevolati, entro il limite massimo del 30 giugno 2021, il beneficio non sia più rinnovabile.

Per determinare l’ammontare dell’agevolazione è prevista la procedura di ruling - obbligatoria o facoltativa a seconda dei casi - che vede il contribuente interessato inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, a cui segue un confronto per la stipula di accordi preventivi.

Decreto Crescita, come cambia il Patent box

Per superare le criticità della procedura di ruling, la legge di conversione del decreto Crescita semplifica i passaggi per determinare il reddito agevolabile ai fini del Patent box.

A partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i titolari di reddito di impresa potranno infatti scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. I contribuenti dovranno fornire tutte le informazioni necessarie preparando idonea documentazione, rispettando le indicazioni operative che saranno fornite dall'Agenzia delle entrate.

I soggetti che optano per questa nuova procedura devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa, la sanzione dal 90% al 180% prevista per l’infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire la verifica della corretta determinazione della quota di reddito escluso dalla tassazione.

Il contribuente che detiene la documentazione in esame deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

Le nuove regole sono applicabili anche nel caso in cui sia già stata attivata una procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. I contribuenti devono ripartire la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata la scelta e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. 

Resta ferma la facoltà per tutti i contribuenti che intendano beneficiare del regime Patent box di accedere al regime premiale sanzionatorio mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere indicato il possesso dell'idonea documentazione per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché la dichiarazione venga presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.

> Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Entrate, come funziona la nuova procedura

Con provvedimento del 30 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per accedere al regime Patent box utilizzando la nuova procedura semplificata prevista dal decreto Crescita.

Nel dettaglio possono scegliere l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile i titolari di reddito d'impresa, inclusi coloro che hanno concluso un accordo a seguito della procedura di Patent box, in alternativa al rinnovo dello stesso; possono esercitare questa opzione anche i soggetti che hanno in corso, alla data di entrata in vigore del decreto Crescita, una procedura di Patent box.

L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent box, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.

Il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

Nel provvedimento l'Agenzia delle Entrate indica anche la documentazione che il contribuente deve comunicare nella dichiarazione dei redditi.

> Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019

Nuovi chiarimenti sulla procedura semplificata

Con la risoluzione n. 81/E del 9 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate chiarisce come accedere alla procedura semplificata nel caso in cui il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, data di entrata in vigore del decreto Crescita.

I soggetti IRES che utilizzano per questo periodo il modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” o il modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC” comunicano il possesso della documentazione per accedere alla procedura semplificata indicando il codice "1" nel campo "Situazioni particolari" posto nel frontespizio della dichiarazione dei rediti, in corrispondenza del riquadro "Altri dati".

In questo caso, la quota annuale, pari a un terzo, della variazione in diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso va riportata nel quadro RF dei modelli, rigo RF50, colonna 1, oppure nel quadro RG del modello Redditi 2019-ENC, rigo RG23, colonna 13 , o nel quadro RC del medesimo modello, rigo RC6 con il codice 14. Ai fini IRAP, i soggetti indicano la quota annuale della variazione in diminuzione nel modello IRAP 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1. 

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, non obbligati all’attivazione delle procedure di ruling, possono comunicare - per beneficiare della non applicazione delle sanzioni - il possesso della documentazione indicando nello stesso campo “Situazioni particolari” il codice “2”.

> Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 81/E del 9 settembre 2019

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