Decreto biometano - i chiarimenti del GSE

Decreto biometano - Photo credit: DesostIl Gestore dei servizi energetici fornisce alcuni chiarimenti in merito alla qualifica di produttore di biocarburante avanzato e alla documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione al portale.

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Il decreto che promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti - emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto quelli dell’Ambiente e dell’Agricoltura il 2 marzo 2018 - innova la disciplina per la promozione del settore.

La nuova disciplina si applica sia ai nuovi impianti di produzione di biometano sia agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas che vengano convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano, purché l’entrata in esercizio sia successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 marzo 2018) e anteriore all’1 gennaio 2023.

Biometano – in vigore il decreto del 2 marzo 2018

I chiarimenti del GSE

Il produttore che intenda accedere agli incentivi, presenta domanda al GSE per il riconoscimento al proprio impianto della relativa qualifica.

A metà giugno il GSE ha pubblicato le procedure applicative per la qualifica degli impianti di produzione e l’incentivazione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati utilizzati nei trasporti. Dal 2 luglio 2018, tramite l’apposito portale GSE, è possibile presentare la richiesta di qualifica ai fini dell’accesso agli incentivi.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti il GSE precisa che la richiesta d'iscrizione al portale dev'essere presentata dal soggetto in possesso dei titoli autorizzativi, nonché nella titolarità dell'impianto di produzione di biocarburanti avanzati, pena il mancato accoglimento della relativa richiesta.

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Per promuovere il meccanismo incentivante e consentire la ripartizione dei rischi connessi all'attività produttiva, il GSE riconosce ai produttori di biocarburanti avanzati - vale a dire il soggetto responsabile (persona fisica o giuridica) titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biocarburante e che ha stipulato direttamente con un soggetto obbligato uno o più contratti di fornitura per l’immissione in consumo nei trasporti - la facoltà di presentare la richiesta di qualifica, anche in assenza della titolarità dei contratti di fornitura con uno o più soggetti obbligati aderenti al meccanismo  e/o del contratto di acquisto delle materie prime, qualora siano rispettate una serie di condizioni:

  • la richiesta di qualifica dovrà essere corredata, tra l'altro, dal contratto di tolling (tradotto in italiano) stipulato tra il "produttore" e il toller nell'ambito del quale il produttore sia vincolato in via esclusiva alla cessione del biocarburante avanzato al suddetto toller;
  • la società che stipula il contratto di tolling con il “produttore” deve essere controllata al 100% dal “produttore” o deve appartenere al medesimo gruppo societario;
  • il toller dovrà aver provveduto alla stipula di appositi contratti di fornitura direttamente con i soggetti obbligati aderenti al meccanismo, al fine di garantire l’immissione in consumo nei trasporti;
  • il produttore potrà essere incentivato esclusivamente per la quantità di biocarburante avanzato oggetto del suddetto contratto di tolling per la quale il soggetto obbligato aderente attesterà l’acquisto e l’immissione in consumo nei trasporti;
  • nel testo contrattuale, dovrà essere individuato in maniera univoca l’impianto di trasformazione e specificati i rapporti che intercorrono tra le due società.

Photo credit: Desost

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