OCM Olio - nuovi requisiti per il riconoscimento di OP e AOP

OCM OlioIl Ministero delle Politiche agricole approva le nuove disposizioni nazionali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni (AOP).

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Via libera del Ministero delle Politiche agricole al decreto n. 617 del 13 febbraio 2018 in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (O.P.) e delle associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P) che operano nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola.

Il Regolamento UE 1308/2013 - integrato dal Regolamento delegato UE n. 611/2014 per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola - riconosce infatti alle O.P. e alle loro associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile per il rafforzamento della posizione dei produttori attraverso:

  • la concentrazione dell'offerta e il miglioramento della commercializzazione,
  • la pianificazione e l'adeguamento della produzione alla domanda,
  • l'ottimizzazione dei costi di produzione e la stabilizzazione dei prezzi alla produzione,
  • lo svolgimento di ricerche,
  • la promozione delle migliori pratiche e la fornitura di assistenza tecnica,
  • la gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti.

Alla luce di questi obiettivi, il Ministero ha deciso di emanare nuove disposizioni in materia di requisiti minimi delle O.P. e delle A.O.P e delle procedure di riconoscimento, controllo ed eventuale revoca.

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I requisiti delle Organizzazioni di produttori

Per quanto riguarda le O.P. del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, le forme giuridiche ammesse dal decreto sono:

  • società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 2612 del Codice civile;
  • società cooperative agricole e loro consorzi;
  • società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Tra i soci sono ammessi anche soggetti che non siano produttori, ma entro la soglia complessiva del 10% dei diritti di voto dell’O.P e a condizione che non assumano cariche sociali. In più, i soci non produttori devono essere esclusi dal voto per le decisioni relative all’eventuale fondo di esercizio e/o al programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell’O.P.

Requisiti specifici riguardano poi il numero e le caratteristiche dei produttori che costituiscono la base sociale della O.P., la durata minima dell'adesione dei produttori, che è pari a un anno, le finalità perseguite e il valore minimo della produzione commercializzata proveniente dalle superfici olivetate.

Inoltre, le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento come organizzazioni di produttori devono dimostrare che la propria base sociale, nel suo complesso, si impegna a cedere o a conferire alla O.P. una quota non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento dell'organizzazione stessa.

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I requisiti delle Associazioni di organizzazioni di produttori

Per quanto riguarda le Associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.), queste devono essere essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute per i prodotti oggetto di riconoscimento e avere una compagine sociale costituita da almeno 10 O.P. riconosciute da almeno 8 Regioni.

Le forme giuridiche ammesse sono le stesse delle organizzazioni di produttori - cioè società di capitali, società cooperative agricole e loro consorzi e società consortili - e le funzioni comprendono, oltre a quelle delle O.P., anche:

  • lo svolgimento di trattative contrattuali,
  • il coordinamento delle attività delle organizzazioni di produttori,
  • la realizzazione di servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto,
  • la promozione di progetti di interesse comune per le organizzazioni associate,
  • lo svolgimento di azioni di supporto alle attività commerciali dei soci.

Il decreto chiarisce che ciascuna organizzazione di produttori può aderire ad una sola A.O.P. di settore.

Procedure di riconoscimento

La richiesta di riconoscimento della O.P. deve essere presentata alla Regione di riferimento, che poi coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione coinvolta per la parte di competenza.

Se due o più organizzazioni di produttori avviano una procedura di fusione in base alla quale perdono la propria soggettività giuridica, il nuovo soggetto giuridico deve richiedere il riconoscimento ex novo. Quando due o più organizzazioni di produttori avviano una procedura di fusione per incorporazione, l'organizzazione di produttori incorporata perde il riconoscimento che rimane in capo alla O.P. incorporante, la quale si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse, e comunica alla Regione di riferimento e al Ministero l’avvenuta fusione entro 60 giorni dalla sua registrazione presso il Registro delle imprese.

La richiesta di riconoscimento della A.O.P. deve invece essere presentata al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.

L’istruttoria della richiesta di riconoscimento è svolta entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda e le O.P. e le A.O.P. riconosciute vengono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.

Il riconoscimento delle nuove O.P. e A.O.P. viene notificato dal Mipaaf alla Commissione europea entro il 31 marzo di ciascun anno.

> Decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018

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