Rientro cervelli - Agenzia Entrate, istruzioni regime fiscale speciale

Disponibili le modalità per la scelta del regime fiscale speciale previsto dal Dlgs n. 147/2015 per i lavoratori che rientrano in Italia.

Rientro cervelli - Pixabay

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con le istruzioni per la scelta del nuovo regime fiscale speciale previsto dal Dlgs n. 147/2015 destinato ai cosiddetti "lavoratori impatriati", rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, ma anche destinatari dei benefici previsti dalla legge n. 238 del 30 dicembre 2010.

Legge n. 238 del 30 dicembre 2010

Destinata ai cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o conseguono una specializzazione post lauream all'estero e decidono poi di fare ritorno in Italia, la legge 238/2010 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia) prevede una riduzione della base imponibile ai fini Irpef, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo, dell’80% per le donne e del 70% per gli uomini.

La norma è stata introdotta a fine 2010 per contribuire alla crescita e alla ripresa  del Paese incentivando il ritorno in Italia di lavoratori e studenti dopo esperienze all'estero, al fine di contrastare il fenomeno della cosiddetta "fuga dei cervelli", acuito dalla crisi economica che ha coinvolto l'Italia e l'Europa negli ultimi anni.

Dlgs n. 147/2015 - misure per crescita e internazionalizzazione di imprese

Analoghi agli obiettivi della legge 238/2010 sono quelli alla base dell'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese) che ha introdotto un regime speciale per lavoratori impatriati, al fine di incentivare il "rientro dei cervelli".

In particolare, l'articolo prevede che "il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio" italiano concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare al ricorrere di specifiche condizioni:

  • che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno due anni;
  • che l'attività lavorativa venga svolta presso un'impresa residente nel territorio italiano in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  • che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  • che i lavoratori rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione .

Lo stesso articolo ha fissato al 31 dicembre 2015 il termine per la validità dell’agevolazione stabilita dalla legge n. 238/2010 per il rientro dei lavoratori dall’estero.

Sovvrapposizione normativa tra L. 238/2010 e Dlgs 147/2015

In tale contesto di sovrapposizione normativa, la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che, in caso di rispetto delle condizioni previste dalla legge 238/2010, i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono continuare a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge fino al 31 dicembre 2017.

In merito al problema del coordinare la legge n. 238 del 2010 e il Dlgs n. 147/2015, sempre l’art. 16 di quest'ultimo dispone poi che sia un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze a provvedere all'adozione delle "disposizioni di attuazione" e di "coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia", oltre che "le cause di decadenza dal beneficio".

Il testo della Legge di Stabilita' in Gazzetta ufficiale e tutti gli approfondimenti

Agenzia Entrate - istruzione per scelta regime fiscale speciale per lavoratori impatriati

Con il provvedimento di oggi l'Agenzia delle Entrate ha quindi reso disponibili le istruzioni per l'accesso alle agevolazioni da parte dei "lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che possono beneficiare degli incentivi della legge n. 238 del 2010 [...] ma intendono optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori impatriati, previsto dal Dlgs n. 147/2015".

Per accedere al beneficio, che, ricordano le Entrate, consiste nel far concorrere alla formazione del reddito complessivo il 70% del reddito, i lavoratori dipendenti devono presentare specifica richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

La richiesta, continua l'Agenzia, dovrà contenere le generalità del contribuente, il codice fiscale, l'indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, oltre che ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.

L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, che possono indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016. La scelta, si ricorda infine, è irrevocabile, ha effetto dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi.

> Agenzia Entrate - Modalità di esercizio dell’opzione ai fini dell’applicazione del regime  fiscale speciale destinato ai lavoratori impatriati

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