Fondo Investimenti - Corte costituzionale, ripartizione risorse illegittima

Fondo InvestimentiIl Fondo Investimenti da 83 miliardi rischia di subire una battuta d’arresto. La Corte costituzionale ha infatti ritenuto illegittima la norma che non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni.

Fondo investimenti – a breve dpcm di ripartizione delle risorse

La Corte costituzionale accoglie il ricorso presentato dalla Regione Veneto e dichiara illegittima la norma che, nella Legge di Bilancio 2017, ha istituito il Fondo Investimenti: la legge avrebbe dovuto prevedere “il coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del fondo”, sostiene la Consulta.

Fondo investimenti: le risorse previste dalla Legge di Bilancio 2018

La Manovra 2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana.

A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale. Parte di tali risorse, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, sono già state assegnate.

La Legge di Bilancio 2018 ha rifinanziato il Fondo investimenti per poco più di 36 miliardi dal 2018 al 2033, così ripartiti: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1 miliardo e 615 milioni di euro per il 2019, 2 miliardi e 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2 miliardi e 480 milioni per il 2024 e a 2 miliardi e mezzo per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Risorse che, in linea con quanto previsto dalla precedente Manovra, sono ripartite fra i settori:

  • trasporti e viabilità;
  • mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
  • infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
  • ricerca;
  • difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
  • edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
  • attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
  • digitalizzazione delle amministrazioni statali;
  • prevenzione del rischio sismico;
  • investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
  • potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.

Risorse a rischio stop

Come accaduto per le risorse INAIL per l’edilizia scolastica, la Regione Veneto ha presentato ricorso alla Corte costituzionale lamentando, anche in questo caso, il mancato coinvolgimento delle Regioni.

Il Fondo è destinato a finanziare programmi presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ma che intervengono anche in settori che investono direttamente le competenze concorrenti delle Regioni, senza però prevedere alcun coinvolgimento delle amministrazioni interessate, sostiene la Regione nel ricorso.

Ad eccezione dell’informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria, gli altri interventi finanziabili - sostiene il Veneto - interferiscono su materie di competenza concorrente come la ricerca scientifica e tecnologica, le grandi reti di trasporto e di navigazione, il governo del territorio, la Protezione Civile e l’edilizia scolastica.

La Consulta ha dato ragione al Veneto. Nella sentenza 74/2018, i giudici spiegano che la disposizione impugnata (il comma 140 della Manovra 2017) prevede un Fondo plurisettoriale destinato a essere ripartito tra i Ministeri in base ai programmi da essi presentati. Il Fondo istituito è unico, ma è destinato in realtà a finanziare distintamente plurimi settori di spesa, tanto è vero che lo stesso comma 140 ipotizza l’adozione di più decreti ai fini della sua attuazione.

Tuttavia, sostiene la Corte Costituzionale, trattandosi di materie che investono la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, la legge avrebbe dovuto prevedere “il coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del Fondo”.

La Corte Costituzionale ha quindi giudicato illegittimo il comma 140 “nella parte in cui non richiede un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale”.

Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze concrete della sentenza, che potrebbe comportare il divieto di spendere le risorse stanziate.

A fare eccezione potrebbero essere quei procedimenti in corso che incidono su diritti costituzionali delle persone, come ad esempio gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche e quelli antisismici.

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