Regime di aiuti a favore del capitale di rischio: Linee Guida Mse

Risorse finanziarieCon atto del 22 luglio 2010 del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sono state emanate le Linee guida per l’attuazione da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal suddetto Ministero, del regime di aiuti a favore del capitale di rischio, approvato con decreto MSE n. 101 del 21 aprile 2010.

L'art. 12 del citato decreto prevede che le Amministrazioni e gli altri soggetti che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste, ne danno comunicazione preventiva agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonchè l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale, di quanto previsto dal decreto stesso.

Con le Linee Guida si intendono fissare i criteri e le modalità per la trasmissione della predetta comunicazione e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio, nonchè i relativi schemi per le comunicazioni da inviare al Ministero dello sviluppo economico, ovvero:

  • per la dichiarazione di conformità,
  • per le comunicazioni preventive,
  • per le comunicazioni successive alla concessione degli aiuti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico acquisisce tali documentazioni preventive e le relative informazioni obbligatorie e, dopo averne verificata la completezza, notifica ai soggetti attuatori l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni complete entro i trenta giorni successivi.
I soggetti attuatori possono concedere le agevolazioni in attuazione del regime di aiuto solo successivamente alle suddette notifiche del Ministero.

Al fine di assicurare gli adempimenti di monitoraggio, devono essere inviate relazioni annuali entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del regime e per tutto il periodo in cui sono emanati atti di concessione, erogazione ed eventuali revoche e recuperi, riferiti al medesimo provvedimento.

Possono essere soggetti attuatori del medesimo regime di aiuto i Ministeri, le regioni, le province e le altre amministrazioni pubbliche, per gli interventi in materia di propria competenza.
Ciascuno di essi emana i provvedimenti attuativi del regime di aiuto in conformità al proprio ordinamento giuridico ed amministrativo.

MSE - Linee Guida

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.