Dl Rilancio: INAIL, in arrivo un bando straordinario per la sicurezza delle imprese

Bando ISI INAIL 2019La legge di conversione del decreto Rilancio - approvata dal Senato - da un lato revoca la decima edizione del bando ISI INAIL 2019, dall'altro prevede la possibilità per l'Istituto di emanare, in via eccezionale, un nuovo bando a sostegno delle imprese italiane entro metà settembre.

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INAIL, anticipazioni sul bando straordinario per il 2020

In base al comma 6-bis dell'articolo 95 della legge di conversione del decreto Rilancio, l'INAIL potrà utilizzare, in via eccezionale per l'anno 2020, 200 milioni di euro per sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese.

A questo scopo, entro il 15 settembre 2020, l'Istituto adotterà un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando 2019, già revocato.

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Gli altri commi dell'articolo 95 della legge di conversione del decreto Rilancio stabiliscono che le risorse del bando ISI INAIL 2019 revocato siano destinate - insieme allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - al finanziamento di misure straordinarie per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro.

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Si tratta di 403 milioni di euro - che l'INAIL trasferirà a Invitalia - destinati alle imprese, anche individuali, e alle imprese agrituristiche e sociali che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del Cura Italia, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e di sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e degli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione degli ambienti;
  • sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

L’importo del contributo - concesso con procedura automatica - varia in relazione al numero di dipendenti dell’impresa:

  • fino a 15mila euro per quelle fino a 9 dipendenti;
  • fino a 50mila euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
  • fino a 100mila euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

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