Tax Credit Cinema – in Gazzetta ufficiale i decreti Mibact

Tax credit cinemaPubblicati in Gazzetta ufficiale i decreti Mibact con le disposizioni applicative per ottenere i crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, il cosiddetto Tax credit cinema.

Legge Cinema e audiovisivo – nuovo Fondo per tax credit e contributi

Pronte le istruzioni per accedere ai crediti di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo. A disposizione del Tax credit Cinema circa 227 milioni di euro, dei 400 milioni complessivamente previsti nell'ambito del Fondo Cinema e Audiovisivo per l'annualità 2018.

Fondo Cinema – le risorse 2018 per tax credit e contributi

Tax credit produzione

Il decreto del 15 marzo 2018, pubblicato il 25 maggio in Gazzetta ufficiale, stabilisce le disposizioni applicative del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.

Il beneficio è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive che abbiano la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale indicati nella Tabella A, allegata al provvedimento, ed è destinato ai produttori indipendenti che:

  • abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • al momento dell’utilizzo del beneficio, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
  • abbiano capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40mila euro (10mila euro per la produzione di cortometraggi o di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi);
  • siano diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
  • siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.

L'incentivo è concesso in relazione alla produzione di tre categorie di opere:

  • opere cinematografiche o film;
  • opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un’emittente televisiva nazionale;
  • opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi.

Per quanto riguarda lo sviluppo di film e opere televisive e web ai produttori indipendenti spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute fino a un massimo annuo di credito di 300mila euro per ciascuna impresa o gruppo di imprese. La richiesta alla DG Cinema deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dell’effettivo sostenimento delle spese di sviluppo.

Relativamente al credito d’imposta per la produzione di opere cinematografiche ai produttori indipendenti spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% del costo eleggibile fino all’ammontare massimo annuo di 8 milioni di euro per impresa o per ciascun gruppo di imprese. Il credito d’imposta spetta a condizione che il produttore presenti alla DG Cinema la richiesta preventiva non oltre 90 giorni prima della data di inizio delle riprese, o di lavorazione nel caso delle opere di animazione.

Infine, quanto al credito d’imposta per la produzione di opere televisive e web l’aliquota varia tra il 15% e il 30% del costo eleggibile in base alle caratteristiche delle opere, fino all’ammontare massimo annuo di 10 milioni di euro per impresa o per ciascun gruppo di imprese. Il produttore deve presentare la richiesta preventiva alla DG Cinema non oltre 90 giorni prima della data di inizio delle riprese, o di lavorazione nel caso delle opere di animazione.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data in cui si considera maturato il diritto alla sua fruizione. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

> Decreto 15 marzo 2018 Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all'articolo 15, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Gli altri crediti di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo

Il secondo decreto approvato il 15 marzo 2018 e pubblicato il 25 maggio in Gazzetta ufficiale stabilisce le procedure applicative dei crediti di imposta previsti dalla sezione II della legge Cinema, in particolare:

  • credito di imposta per le imprese di distribuzione, di cui all’art. 16 della legge;
  • credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, di cui all’art. 17, comma 1, della legge;
  • credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, di cui all’art. 18 della legge;
  • credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, di cui all’art. 19 della legge;
  • credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico, di cui all’art. 20 della legge.

Anche in questo caso i crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data in cui si considera maturato il diritto alla sua fruizione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Imprese di distribuzione

Il credito d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% (40% nei casi previsti all’art. 16 della legge n. 220 del 2016) delle spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di nazionalità italiana, fino a un massimo di 2 milioni di euro per impresa o per gruppo di imprese.

Le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta sono i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all’estero, e le opere audiovisive destinate alle emittenti televisive, nonché le altre opere audiovisive, in relazione alla sola distribuzione all’estero.

I beneficiari devono avere sede legale nello Spazio Economico Europeo, essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici, ed essere in possesso di classificazione ATECO J 59.1.

La richiesta deve essere presentata alla DG Cinema, in caso di distribuzione nazionale, entro 180 giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche e, in caso di distribuzione internazionale, entro 18 mesi dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico dell’opera cinematografica o della consegna della copia campione dell’opera televisiva o web.

Sale cinematografiche

Il credito di imposta è concesso:

  • nella misura del 25% del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive, nonché per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l’incremento del numero di schermi;
  • nella misura del 20% del costo eleggibile per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

In caso di interventi realizzati dalle PMI dell’esercizio cinematografico l’aliquota è innalzata al 30% del costo eleggibile.

Inoltre, l'intensità di aiuto sale al 40% del costo eleggibile per gli investimenti:

  • realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico su sale storiche, ovunque ubicate;
  • realizzati da micro imprese o imprese di esercizio di nuova costituzione ovvero costitute nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • realizzati da micro, piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti o in comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con città metropolitane;
  • realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico su sale fino a due schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti.

Il credito d’imposta non può essere autorizzato in misura superiore a 2 milioni di euro annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese e spetta a condizione che l’impresa di esercizio cinematografico presenti alla DG Cinema la richiesta preventiva non oltre 120 giorni prima della data di inizio dei lavori.

Potenziamento dell'offerta cinematografica

Il credito di imposta diretto a potenziare l’offerta cinematografica e in particolare la presenza in sala di opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea è concesso fino ad un massimo del 20% degli introiti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico.

Il decreto non individua un limite temporale per la presentazione della domanda da parte dell'impresa di esercizio cinematografico alla DG Cinema, che entro trenta giorni dalla ricezione comunica il riconoscimento o il mancato riconoscimento del beneficio.

Attrazione di investimenti in Italia

Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 30% della spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere cinematografiche, televisive, web, o parti di esse, non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.

L'agevolazione è concessa entro il limite massimo annuo di 20 milioni di euro a favore delle imprese o dei gruppi di imprese:

  • con sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • che, al momento dell’utilizzo del beneficio, siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
  • con capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 40mila (10mila euro per la produzione di cortometraggio);
  • che siano diverse da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
  • che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.

La richiesta preventiva alla DG Cinema deve essere presentata non oltre 90 giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, mentre la richiesta definitiva deve essere trasmessa entro 180 giorni dal termine delle attività.

Investimenti di imprese esterne al settore

L'ultimo credito di imposta è riconosciuto in percentuale sull’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche dalle imprese esterne associate in partecipazione, ai sensi dell’art. 2549 del codice civile, alle imprese di produzione cinematografica.

Il beneficio è riconosciuto in una prima fase fino al 30% degli apporti in denaro versati a titolo di investimento di rischio per la produzione di film di nazionalità italiana di lungometraggio, in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione stipulati con produttori indipendenti italiani ai sensi dell’art. 2549 del codice civile, fino all’importo massimo annuo di un milione di euro per impresa e 2 milioni di euro per gruppo di imprese. A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20%.

La richiesta preventiva prevista deve essere presentata alla DG Cinema entro 30 giorni dalla data registrazione dei contratti di associazione in partecipazione e comunque non oltre la data di richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film.

> Decreto 15 marzo 2018 Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220

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