Ristrutturazioni - sismabonus e bonifici nella guida delle Entrate

Ristrutturazioni edilizie - foto di Felix5413Arriva la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sugli sconti fiscali per le ristrutturazioni edilizie. 

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La guida dell'Agenzia delle Entrate aggiorna completamente il quadro delle detrazioni fiscali, adeguandolo alle novità della legge di Bilancio 2017. Il cambiamento principale, allora, è legato al sismabonus, il nuovo sconto fiscale per la messa in sicurezza antisismica, con una percentuale fino a un massimo dell’85%, scattato lo scorso primo marzo. Ma non solo. Si parla anche della proroga dello sconto del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della proroga del bonus mobili, fino a un massimo di 10mila euro. Senza dimenticare alcuni aggiustamenti in materia di bonifici.

Le indicazioni della guida

La guida fornisce indicazioni su come richiedere il bonus fiscale in maniera corretta, senza commettere errori. E dedica i cambiamenti più ampi proprio al nuovo sismabonus: “Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche - spiega il testo -, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire”.

Le zone sismiche

A differenza della precedente normativa, allora, dal 2017 l’agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). Inoltre, la detrazione può essere ripartita in cinque quote annuali, anziché dieci, e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

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Gli importi degli sconti

Il cambiamento più importante, però, riguarda gli importi delle detrazioni. Il meccanismo, infatti, aggancia gli sconti alla diagnosi sismica e alle classi di rischio. Quando si ottiene un miglioramento dello stato del proprio immobile di una classe, lo sconto potrà essere del 70%. Con due classi, invece, si sale fino all’80%. E, per le parti comuni dei condomini, ci sarà a disposizione un 5% extra. Portando il tetto massimo all’85 per cento.

Cessione dei crediti in sospeso

Resta in sospeso, come ricorda l’Agenzia, la questione della cessione dei crediti. In luogo della detrazione, infatti, i beneficiari possono scegliere di cedere il credito spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità per effettuare questa cessione saranno definite con un prossimo provvedimento dell’Agenzia.

Le novità sul bonus mobili

Per il resto, il documento ratifica l’allungamento di un anno degli sconti fiscali dedicati alle ristrutturazioni, con aliquota al 50%, anziché al 36% previsto dalla legge. Accanto a questo viene disposta la proroga della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Aggancio alle ristrutturazioni

Per questi acquisti in base alla legge sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017. Dal 2017, però, la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato “in data non anteriore al primo gennaio 2016”. Serve, cioè, avere una ristrutturazione a cui agganciare il bonus.

Precisazione sui bonifici

Nel testo, però, sono previste anche novità più tecniche. Tra queste, spicca il cambiamento in materia di bonifici. Con la risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017 l’Agenzia ha infatti precisato che sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati “tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento”.

In questi casi, però, andrà rispettato un requisito in più. Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, “assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, della certificazione della stessa e della trasmissione della dichiarazione (modello 770)”.

> La guida dell'Agenzia delle Entrate

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