Agenzia Entrate: Circolare 54/E-2008, Abolizione regime fiscale agevolato Stock-Options

L’articolo 82, comma 23, del decreto legge 112/2008 ha abolito il regime fiscale agevolato delle stock options, che esclude la tassazione in capo al lavoratore dipendente del reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo. 
Il reddito escluso da imposizione è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che
  • il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta e
  • che le partecipazioni possedute dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale della società non superiore al 10 per cento.

Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 51 del TUIR, per usufruire dell’agevolazione fiscale devono ricorrere congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

  • che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
  • che al momento in cui l’opzione è esercitabile la società risulti quotata in mercati regolamentati;
  • che il beneficiario mantenga almeno per i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Il Dl 112/2008 ha abrogato la lettera g-bis) dell’articolo 51 comma 2 del Tuir e quindi la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.
 
Il relativo compenso in natura deve essere assoggettamento a ritenuta d’acconto e il datore di lavoro dovrà cumulare il compenso in natura derivante dall’esercizio delle opzioni con la retribuzione del periodo di paga nel quale è avvenuta l’assegnazione delle azioni.

La Circolare 54/E-2008 chiarisce che
 
  1. in caso di incapienza dei contestuali pagamenti in denaro sui quali il datore di lavoro possa esercitare il diritto di rivalsa sulle ritenute da operare, il dipendente sarà tenuto a versare al datore di lavoro l’ammontare della ritenuta per la quale la rivalsa non sia stata operata, ai sensi dell’articolo 23, primo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973.
  2. l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni ricevute sarà assoggettata a tassazione quale capital gain, ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del TUIR con l’aliquota del 12,50 per cento (ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile deve essere assunto nel costo di acquisto delle azioni il valore assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente) .
  3. l’eventuale minusvalenza realizzata, determinata secondo i medesimi criteri applicabili per le plusvalenze, è compensabile con plusvalenze della stessa natura nell’ambito del regime del risparmio amministrato ovvero della dichiarazione.
La circolare evidenzia che nessuna modifica è stata invece apportata alla disciplina fiscale delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti di cui all’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR, per cui il valore delle azioni offerte ai dipendenti  è escluso dal reddito di lavoro dipendente a condizione che le azioni:
  1. siano offerte alla generalità dei dipendenti;
  2. abbiano un valore complessivamente non superiore ad € 2.065,83 per ciascun periodo di imposta; superata tale soglia, la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;
  3. non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.
Nel caso di assegnazione gratuita delle azioni, all’atto della successiva cessione l’intero importo del corrispettivo percepito continua a configurarsi come plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.
 
La circolare chiarisce soprattutto la decorrenza della disposizione, ricordando che "la data di assegnazione delle azioni coincide con quella di esercizio del diritto di opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo."
 
Pertanto, l’abrogazione del regime fiscale agevolato delle stock option opera anche in relazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore del D.l. 112/2008, con riferimento alle azioni assegnate a decorrere da tale data (25 giugno 2008). Se il dipendente "opziona" le azioni prima del 25 giugno 2008, si applica ancora il regime fiscale agevolato.
 
Infine, la circolare conferma le modifiche operate dalla manovra al regime di imponibilità ai fini previdenziali delle azioni assegnate ai dipendenti: si considerano esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi,  “i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option”, che pertanto non saranno assoggettati a prelievo sempre che siano state assegnate (sia stato esercitato il diritto di opzione) dopo la data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (25 giugno 2008).
Circolare Agenzia dell'Entrate 54/E-2008

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