Come cambiano gli appalti nel nuovo decreto Semplificazioni

Foto di ThisIsEngineering da PexelsGare che prevedono l’assunzione di donne e giovani da parte degli offerenti e tutele per le PMI, più spazio al subappalto, procedure speciali per le opere infrastrutturali del PNRR e riduzione delle stazioni appaltanti. Sono alcune delle novità previste dal dl 77-2021 sui contratti pubblici.

Cosa prevede il decreto Recovery, il provvedimento che unisce dl governance del PNRR e dl semplificazioni

Il nuovo dl Semplificazioni reca numerose novità in materia di appalti pubblici, all’insegna di uno snellimento di alcune procedure e dell’accelerazione delle opere previste dal Recovery plan.

Il dl Semplificazioni 2021 e la procedura speciale per alcuni progetti del PNRR

Tra i punti previsti dal dl 77-2021 maggiormente connessi con le risorse del Recovery plan, figurano senza dubbio le semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente.

L'articolo 44 del decreto Semplificazioni bis, infatti, individua una procedura speciale all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità e, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, si dispone una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti.

Questa procedura accelerata riguarderà nello specifico una decina di opere del PNRR tra cui gli assi ferroviari “Palermo-Catania-Messina”, “Verona– Brennero”, “Salerno-Reggio Calabria”, “Battipaglia-Potenza-Taranto”, “Roma-Pescara” e “Orte-Falconara”. A questi si aggiungono poi le opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania), quelle per la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, gli interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway) e infine la Diga foranea di Genova.

PNRR e infrastrutture: le opere del Recovery fund

Subappalto più facile

Novità rilevanti anche per quanto riguarda il subappalto. In questo caso le modifiche si dividono tra quelle di immediata vigenza e quelle con efficacia differita al 1° novembre 2021.

Tra le prime - in vigore cioè dal 31 luglio e fino al 31 ottobre 2021 - figura l'innalzamento della soglia del subappalto dal 40% (previsto dallo Sblocca Cantieri) al 50% dell'importo complessivo del contratto. 

Tra quelle destinate ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021 ci sono invece:

  • L'eliminazione per il subappalto del limite del 30% dell'importo per le cd. opere super specialistiche;
  • L'affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario; 
  • Il riferimento direttamente al subappaltatore dell'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; 
  • L'introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Tutele per la parità di genere, le PMI e l’assunzione dei giovani

Altro capitolo previsto dal nuovo decreto Semplificazioni in materia di appalti è quello che punta a usare le gare come grimaldello per favorire l'inserimento di donne e giovani nel mondo del lavoro e a tutelare le PMI.

Per quanto riguarda le gare per gli investimenti pubblici finanziati con il PNRR o con il Fondo Complementare, infatti, l'articolo 47 del decreto 77-2021 prevede l'adempimento di specifici obblighi (anche assunzionali), nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti in materia di parità di genere o generazionale.

Fronte PMI, invece, il decreto prevede misure premiali di tutela della concorrenza nei contratti pubblici, a favore delle piccole e medie imprese, relativi agli investimenti previsti sempre nel PNRR e nel Piano nazionale complementare (PNC, cioè il Fondo Complementare).

Parità di genere, le politiche europee e gli obiettivi nel Recovery Plan italiano

Semplificazioni per l’affidamento dei progetti del PNRR

Particolarmente importante è poi l'articolo 48 del dl 77-2021 che introduce diverse misure di semplificazioni per l’affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC tra cui, da un lato l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici. Dall’altro l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. 

Per quanto riguarda invece la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, il comma 3 dell’articolo 48 prevede che le stazioni appaltanti possano usarla quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l’applicazione dei termini (anche abbreviati) previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, del Fondo Complementare e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE. 

Novità anche per l’appalto integrato. Il comma 5, infatti, stabilisce che è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Semplificazioni per l'esecuzione dei progetti PNRR

Se l’articolo 48 riguarda la fase dell’affidamento, l’articolo 50 prevede invece una serie di semplificazioni durante il periodo di esecuzione degli appalti finanziati con i fondi del Recovery.

Tra queste ci sono anche il "premio di accelerazione" nel caso di anticipata ultimazione dei lavori e, di contro, l’innalzamento dell'importo delle penali per il ritardato adempimento.

Stazioni appaltanti, appalto integrato e Commissari straordinari

Molto importante è poi l'articolo 52 che, tra le altre disposizioni, prevede anche:

  • La riduzione delle stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC;
  • La proroga al 2023 dell'efficacia di diverse norme del decreto Sblocca Cantieri riguardanti (tra l'altro) la sospensione del divieto di "appalto integrato" e la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori. 

Previsto, inoltre, il differimento dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 del termine per l'adozione dei decreti per l'individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

Con la nomina dei Commissari straordinari, si scaldano i motori anche del PNRR

Come cambia il primo decreto Semplificazioni

L'articolo 51 del dl 77-2021 interviene invece su diverse disposizioni del precedente "decreto semplificazioni" (il dl 76-2020).

In particolare il nuovo decreto proroga al 30 giugno 2023:

  • L’efficacia delle norme di semplificazione previste dal primo Semplificazioni, in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sottosoglia ed esonero polizze fideiussorie estese a tutte le determine o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023;
  • Gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti fino a 139mila euro;
  • La procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore  150mila euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno 5 operatori se esistenti ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5.350 milioni di euro).

Le altre novità sugli appalti

Infine gli articoli 53-56 intervengono su alcuni aspetti o appalti specifici. Ad esempio l'articolo 53 reca norme di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Nello specifico, si prevede il ricorso all'affidamento diretto per i contratti sottosoglia comunitaria, ammettendo comunque il ricorso a tale procedura quando, in base a determinate condizioni, non sia possibile ricorrere ad altra procedura di affidamento. 

L'articolo 54, invece, dispone di applicare agli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 in Abruzzo la disciplina sull'anagrafe antimafia degli esecutori, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2016. 

Le misure di semplificazione per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR (comma 1, lett. a) e quelle relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR (comma 1, lett. b) sono invece gli oggetti dell’articolo 55.

Infine l'articolo 56 concerne l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel PNNR, in tema di edilizia sanitaria

Il testo del decreto 77-2021 in Gazzetta ufficiale

Foto di ThisIsEngineering da Pexels

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.