Le misure per green economy e ambiente nel dl Semplificazioni

Decreto semplificazioniI progetti che si inquadrano nell’ambito del Green New Deal potranno accedere più facilmente alle garanzie pubbliche. Semplificati anche gli interventi per realizzare punti di ricarica per i veicoli elettrici. Cosa c’è per green economy e ambiente nel decreto Semplificazioni.

> Cosa prevede il decreto Semplificazioni per gli appalti

La legge di conversione del dl Semplificazioni (legge 120-2020) contiene diverse misure dedicate a green economy e ambiente. Ecco cosa prevedono. 

Procedure più snelle per infrastrutture e autorizzazioni per green economy e ambiente

Cosa cambia per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale

L’articolo 50 del decreto Semplificazioni apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nel Codice ambientale. Obiettivo: accelerare le procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale) e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale dei progetti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

L’articolo 51 contiene disposizioni finalizzate all’accelerazione e/o alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA.

La razionalizzazione delle procedure di VIA riguarda anche la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 56). Il dl Semplificazioni prevede che, in caso di progetti di modifica di impianti afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la VIA abbia ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto.

Tutti gli interventi diversi dalla modifica sostanziale degli impianti, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono invece assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (PAS).

Gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, della volumetria delle strutture, dell’area degli impianti e delle opere connesse sono invece definiti dal decreto “non sostanziali”, e quindi sottoposti alla comunicazione al Comune.

L’articolo 56 del dl Semplificazioni introduce inoltre nuova procedura di  dichiarazione di inizio lavori asseverata per alcuni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica.

I meccanismi per incentivare potenziamento o ricostruzione di impianti FER elettrici obsoleti 

Sempre l’articolo 56 prevede meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o hanno beneficiato degli incentivi sotto forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio (di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a, del D.L. n. 145/2013, meglio noto come Destinazione Italia)  possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE dopo il 17 luglio 2020 e ad altri eventuali strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). 

L’ammissione a tali forme meccanismi di incentivazione avviene comunque con una penalizzazione ed in coda agli altri impianti.

Il dl Semplificazioni modifica anche i meccanismi di incentivazione per gli impianti alimentati da FER entrati in esercizio dopo il 31  dicembre  2012, integrando i criteri generali a presidio dell’adozione, con decreto interministeriale, degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, si interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi. 

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Garanzie SACE per progetti Green Deal

E’ previsto un meccanismo semplificato per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del Green New Deal, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione UE (articolo 64) e del fondo per realizzare un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green New Deal italiano, previsto dalla Manovra 2020.

Le garanzie “green” - assunte da SACE nel limite di 2.500 milioni di euro per l’anno 2020 - possono riguardare: 

  • a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
  • b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Le garanzia saranno rilasciate in base a criteri operativi e termini procedurali  che verranno indicati con apposita convenzione stipulata tra SACE S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Norme più semplici per realizzare punti e stazioni di ricarica dei veicoli elettrici

Prevista una semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici. Le aree di ricarica possono essere realizzate:

  • all’interno di aree e edifici pubblici e privati, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
  • su strade private non aperte all’uso pubblico;
  • lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
  • all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico. 

Dl Semplificazioni

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall’Italia ad altri paesi

L'articolo 58 consente di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l’Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell’UE di una quota del proprio surplus di produzione di energia da FER rispetto all’obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da FER al 2030. I proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)  e sono destinati, secondo modalità stabilite dall’ARERA, sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema. 

Iter per le infrastrutture delle reti energetiche nazionali

L'articolo 60 stabilisce che siano autorizzate le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. 

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Adeguamento delle centrali di produzione e accumulo di energia

Il dl Semplificazioni innova la disciplina vigente relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica. In particolare l'articolo:

  • definisce gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente i quali sono soggetti all'autorizzazione unica, mentre tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al MISE;
  • subordina a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la realizzazione degli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all’interno dell’area di centrale non connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30% delle cubature delle opere civili esistenti;
  • descrive le diverse procedure di realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico. 

Dl Semplificazioni

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano

La superficie forestale italiana ha superato gli 11 milioni di ettari (dati RAF 2019) e rappresenta ormai più del 35% dell’intero territorio nazionale. Ma allo stato attuale il 35% della superficie nazionale caratterizzata da boschi contribuisce a poco più dello 0,01% del PIL italiano.

Il programma straordinario o di manutenzione del territorio forestale e montano delineato dal dl Semplificazioni all’articolo 63 verrà elaborato dal Ministero dell'Agricoltura con la partecipazione di ministeri dell'Ambiente e della Cultura, in coerenza anche con la Strategia dell'UE per la Biodiversità, e sarà composto da due sezioni:

  • la sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti;
  • la sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d’indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all’articolo 6 del citato Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo. 

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Interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque

Sempre all’articolo 63 il dl prevede che nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui il Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto, approvi un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori. 

Il decreto Semplificazioni specifica che occorre privilegiare soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l’uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità.

Il Piano straordinario sia adottato previa intesa espressa in sede di Conferenza Stato-regioni e disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi. Nella procedura di adozione del Piano straordinario si prevede anche la partecipazione del Ministro dell'ambiente, nonché l'espressione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente.

Le risorse destinate alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali, anche irrigue e di bonifica idraulica, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata. 

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 63 vengono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020 e altrettanti per l'anno 2021, che vengono coperti mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – previa delibera del CIPE che rimodula e riduce di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni,  le somme già assegnate al Piano operativo Agricoltura di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Tempi più veloci per interventi contro il dissesto idrogeologico

Il dl Semplificazioni modifica la disciplina sulle attribuzioni dei Presidente delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Esso consente, inoltre, lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche ai fini della programmazione relativa al Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Il provvedimento, all'articolo 54, attribuisce alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI). Infine, delinea alcuni adempimenti per le occupazioni  di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree che occorrono per la realizzazione delle opere e degli interventi di competenza del Commissario. 

Zone economiche ambientali

Razionalizzazione in vista nei parchi nazionali (definiti dal decreto legge n. 111/2019 Zone economiche ambientali): semplificate sia le procedure di nomina dei vertici, sia quelle di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, gli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

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Legge n. 120-2020 conversione del decreto Semplificazioni

Testo del decreto Semplificazioni coordinato con la legge di conversione

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