Fondo di garanzia PMI: cosa cambia con le nuove disposizioni operative

Decreto liquidità - Photo by Andrea Piacquadio from PexelsUna circolare MCC fa il punto sulle nuove disposizioni operative del Fondo centrale di garanzia contenute nel decreto ministeriale del 2 agosto 2023 ed entrate in vigore il 13 ottobre.

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Il nuovo aggiornamento delle disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI fa seguito a quello approvato con decreto ministeriale del 3 ottobre 2022, che ha introdotto la priorità in fase di istruttoria per le richieste relative alle operazioni Nuova Sabatini e a favore di imprese femminili, start-up innovative e incubatori certificati, e a quello più recente di cui al decreto MIMIT del 30 giugno 2023, in vigore dal 25 luglio scorso.

Come cambiano le Disposizioni operative del Fondo di garanzia con il DM 2 agosto 2023

Con la circolare n. 19 del 13 ottobre 2023 MCC ha sintetizzato le novità introdotte con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 2 agosto 2023, che ha modificato e integrato le Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI al fine di recepire gli emendamenti al Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), introdotti dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023.

Tale aggiornamento ha interessato in particolare i paragrafi A, B e C della Parte XIII delle Disposizioni operative, come segue:

  • Paragrafo A “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3 bis, del GBER, sono state indicate le condizioni relative ai costi ammissibili delle operazioni di leasing di beni materiali. In relazione a tali condizioni, si chiarisce che, qualora il contratto non contenga l'obbligo per il soggetto beneficiario finale di acquistare il bene alla scadenza della durata del leasing, il soggetto beneficiario deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine del leasing, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso;
  • Paragrafo B “Aiuti alle imprese in fase di avviamento”, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, lettera b), del GBER, è stato modificato l’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale. Si evidenzia che, in accordo con tali modifiche, è stata aggiornata anche la definizione di impresa in fase di avviamento introducendo deroghe in caso di acquisizione di attività da parte di un’altra impresa;
  • Paragrafo C “Aiuti al finanziamento del rischio”, in conformità a quanto previsto dall’articolo 21, sono stati aggiornati i requisiti di accesso alla garanzia e l’importo massimo degli investimenti per il finanziamento del rischio

Tali modifiche ed integrazioni si applicano alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 13 ottobre 2023.

Consulta il decreto ministeriale del 2 agosto 2023 e le disposizioni operative aggiornate

Consulta la circolare MCC n. 19-2023

Le novità del DM del 30 giugno 2023

Nella circolare n. 14 del 24 luglio 2023 MCC aveva invece raccolto le principali novità entrate in vigore in estate a seguito del decreto ministeriale del 30 giugno scorso.

Anzitutto, dal 25 luglio si applicano le modifiche collegate all’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti di esenzione per il settore Agricoltura, il Regolamento UE n. 2472/2022, e per i settori Pesca e Acquacoltura, il Regolamento UE n. 2473/2022.

Nelle nuove Disposizioni operative ciò si traduce nel fatto che:

  • nel Paragrafo D “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Agricoltura”, sono indicati i nuovi limiti dell’ESL in percentuale (pari al 60%) e in assoluto per impresa e progetto di investimento (pari a 600 mila euro);
  • nel Paragrafo E “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Pesca e Acquacoltura”, sono indicati i nuovi massimali relativi all’importo massimo di spese ammissibili per progetto (pari a 2,5 milioni di euro) e all’ESL per beneficiario e per anno (pari a 1,25 milioni di euro).

Secondo elemento di novità è la modifica della definizione del “Portale Fdg”, che viene individuato come l’unico strumento per la gestione delle operazioni finanziarie garantite e per qualsiasi comunicazione tra il Gestore del Fondo e i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali, in tutte le fasi procedimentali, dal processo di ammissione alla garanzia, agli adempimenti successivi all’ammissione, alle procedure volte all’espletamento delle verifiche documentali e delle richieste di escussione della garanzia.

Un gruppo di modifiche e integrazioni mira poi a una maggiore completezza e chiarezza della disciplina di funzionamento del Fondo.

In particolare:

  • è stata inserita una nuova definizione “Domanda di agevolazione” con conseguente eliminazione del termine “Allegato 4”;
  • è stata inserita l'espressa previsione di inammissibilità delle imprese che, a seguito di un provvedimento di revoca dell’agevolazione connessa ad una precedente garanzia, non abbiano provveduto a rimborsare al Fondo l’importo relativo a tale agevolazione;
  • è stato inserito il riferimento alle nuove procedure fallimentari/crisi d’impresa tra i requisiti di ammissibilità alla garanzia del soggetto beneficiario finale;
  • è stato riformulato il paragrafo relativo alle Richieste di conferma della garanzia al fine di chiarire gli eventi che generano l’obbligo di richiedere la conferma della garanzia, di specificare i casi in cui è possibile richiedere la variazione in aumento della durata e dell’importo della garanzia e di definire i casi di improcedibilità delle richieste di conferma della garanzia;
  • è stato esplicitato l’iter del procedimento del controllo documentale nei confronti dei soggetti richiedenti (Parte V) e nei confronti dei soggetti beneficiari finali (Parte VI) definendo gli oneri di adempimento e la documentazione che il soggetto sottoposto al controllo deve inviare al soggetto gestore.

Con l’entrata in vigore delle nuove Disposizioni operative, infine, è terminata la disciplina a carattere temporaneo delle procedure di controllo documentale nei confronti dei soggetti beneficiari finali comunicata con la circolare MCC 6/2023.

Consulta il decreto ministeriale del 30 giugno 2023 e le disposizioni operative aggiornate

Consulta la circolare MCC n. 14-2023

Fondo di garanzia PMI, come funziona

Per il resto, sono confermate le modalità di funzionamento dello strumento, come aggiornate nell'ottobre del 2022.

Le forme di intervento del Fondo sono essenzialmente due:

  • garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;
  • riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari finali, sono ammissibili le imprese che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni:

  • K – Attività finanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65;
  • O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
  • T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  • U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

In presenza dei requisiti generali di accesso al Fondo individuati dalle disposizioni operative, i beneficiari finali sono ammessi previa valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo MCC, fatta eccezione per:

  • le start up innovative e gli incubatori certificati qualora:
    - sull’operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
    - il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese
  • i soggetti beneficiari finali in favore dei quali è richiesta la garanzia per le seguenti tipologie di operazioni finanziarie:
    - operazioni di microcredito
    - operazioni finanziarie di importo ridotto
    - operazioni finanziarie a rischio tripartito
    - operazioni Resto al Sud.

Le disposizioni operative aggiornate passano poi a descrivere i requisiti di ammissibilità delle operazioni finanziarie, dettagliando le condizioni per quelle a fronte di investimenti e per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, e la misura di copertura della garanzia e della controgaranzia.

Garanzia diretta

Credit: Disposizioni operative Fondo di garanzia PMI

Controgaranzia

Credit: Disposizioni operative Fondo di garanzia PMI

L’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari a euro 2,5 milioni, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

Fatta eccezione per le operazioni di finanziamento del rischio, le misure massime di copertura possono essere incrementate, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo previsti dal decreto interministeriale del 26 gennaio 2012, fino:

  • all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, per la garanzia diretta;
  • al 90% dell’importo garantito dal soggetto garante, per la riassicurazione e la controgaranzia.

La garanzia non può avere una durata superiore alla durata dell’operazione finanziaria garantita o, in caso di riassicurazione e/o controgaranzia, alla durata della garanzia rilasciata dal soggetto garante.

La procedura di accesso al Fondo di garanzia

Le disposizioni operative passano poi a illustrare le modalità per l'invio delle richieste di ammissione alla garanzia al Gestore del Fondo attraverso l’apposita funzionalità del Portale FdG e di istruttoria delle domande.

Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria.

Le proposte di ammissione o di non ammissione sono deliberate dal Consiglio di gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta e, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera, MCC comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, l’accoglimento o l'esclusione della richiesta.

Per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, nella comunicazione di esito positivo inviata ai soggetti beneficiari finali sono esplicitamente richiamati anche gli obblighi a loro carico per la verifica della realizzazione degli investimenti. Il perfezionamento dell'operazione finanziaria può poi avvenire in un’unica soluzione oppure in più tranches.

Già dall'aggiornamento di ottobre è previsto il riconoscimento di una priorità nell'istruttoria e nella delibera per le richieste relative ad operazioni Nuova Sabatini e ad operazioni finanziarie concesse a favore delle imprese femminili e delle start-up innovative e incubatori certificati.

Le imprese femminili, le startup innovative e gli incubatori, le PMI innovative per le Operazioni Nuova Sabatini, sono anche esonerati dall'applicazione della commissione una tantum da versare al Fondo insieme a:

  • le operazioni di microcredito
  • le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:
    - soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
    - piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
    - micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
    - imprese sociali;
    - imprese di autotrasporto.

Per le operazioni sul capitale di rischio, oltre alla commissione una tantum, deve essere versata al Fondo entro il 31 gennaio di ciascun anno una commissione annuale, per ciascuno degli anni di detenzione della partecipazione, nella misura dello 0,25 percento dell’importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50 percento dell’importo garantito per gli anni successivi.

Ulteriori specifiche sono previste per le operazioni finanziarie nell'ambito delle Sezioni speciali o delle Riserve del Fondo alimentate con fondi europei, come ad esempio la Riserva PON IC, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale Imprese e Competitività 2014-2020. In questi casi tutta la documentazione relativa al progetto di investimento, comprensiva degli elaborati tecnici, deve essere conservata per almeno 3 anni; è inoltre richiesto l'accesso senza limitazioni ai libri contabili e si applicano gli impegni di informazione del pubblico circa la sovvenzione ottenuta, mediante l’esposizione di una targa o di un cartello a seconda della tipologia di investimento.

Consulta il decreto ministeriale del 3 ottobre 2022 e le nuove disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI

Consulta la circolare MCC n. 8 del 14 ottobre 2022

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