Comunicazione cessione bonus edilizi: ecco le istruzioni per i ritardatari

Foto di Mikhail Nilov da PexelsIl Fisco ha comunicato che i contribuenti che non hanno trasmesso la comunicazione delle opzioni “cessione del credito” e “sconto in fattura” entro i termini stabiliti, possono provare ad accedere ancora alle opzioni, avvalendosi dell'istituto della “remissione in bonis”.

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In presenza di determinate condizioni, infatti, la normativa vigente in materia consente l’invio della comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti, facendo perno appunto sulla remissione in bonis.

In tale contesto con la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi di tale istituto giuridico.

Cessione crediti e sconto in fattura: arriva la responsabilità solidale

Come funziona la “remissione in bonis” per accedere alla cessione del credito dei bonus edilizi

Come spiega l’Agenzia stessa, “nella pratica, se la violazione non è stata ancora constatata e non è iniziata alcuna attività di accertamento, il contribuente, che possiede i requisiti fissati dalle norme di riferimento, può trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, tramite F24 senza possibilità di compensazione (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012)".

Per far ciò dovrà utilizzare modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”, istituito con risoluzione n. 46/2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/2018”.

Attenzione chiaramente a compilare correttamente l’F24 Elide. Per quanto concerne la sezione “Contribuente”, l’Agenzia sottolinea che:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno segnalati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” trova posto il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi.

Relativamente invece alla sezione “Erario ed altro” devono essere indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo 8114.

Infine nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

Consulta la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022

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