Garanzia Italia: come funzionano i finanziamenti garantiti da SACE

Garanzia Italia è lo strumento previsto dal decreto Liquidità per sostenere - attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato - la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19. Scatta l'operatività anche per le Mid Cap.

Come il coronavirus cambia il Fondo di garanzia per le PMI

Per agevolare la concessione di liquidità a condizioni favorevoli da parte del sistema bancario alle imprese italiane, il Governo ha creato un nuovo strumento che si chiama Garanzia Italia

Lo strumento - che si colloca al fianco del Fondo centrale di garanzia per le PMI - è nato soprattutto con l'obiettivo di sostenere le imprese di dimensioni maggiori.  Per far questo, il Governo ha deciso di puntare su SACE (soggetto gestore di Garanzia Italia) che rilascia garanzie comprese tra il 70% e il 90%.

 Dato il perdurare delle difficoltà economiche, la Legge di bilancio 2021 ha prorogato l'operatività della misura e previsto alcuni aggiustamenti relativi all’ambito operativo dello strumento Garanzia Italia al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese.

Indice

Guida ai prestiti garantiti da SACE: ecco Garanzia Italia

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, soprattutto le più grandi, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Gli impegni assunti dalla SACE sono pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al  Fondo di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Beneficiari 

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le piccole e medie imprese devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. 

L’impresa beneficiaria: 

  • deve avere sede legale in Italia;
  • non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019; 
  • non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, alla data del 29 febbraio 2020.

L’impresa che beneficia della garanzia deve assumere l’impegno: 

  • per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020; 
  • di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Nella conversione in legge del decreto liquidità, è stata prevista l'esclusione delle imprese che operano nei cosiddetti paradisi fiscali: dalle garanzie sono escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali e quelle che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali. 

 

Percentuali 

La percentuale massima di garanzia è pari al: 

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi. 

 Per individuare il limite di importo garantito e la relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa, ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.

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Tipologia della garanzia 

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori. L’ottenimento di eventuali altre garanzie da parte del soggetto finanziatore sulla porzione  di finanziamento non garantita da SACE, si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita. 

Garanzia Italia

Finanziamenti ammissibili 

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

  • erogati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020;
  • destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. Non sono ammesse operazioni di rifinanziamento.

I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

  • di durata non superiore a 6 anni;
  • periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento);
  • piano di ammortamento Italiano con rata a quota capitale costante;
  • periodicità di pagamento delle rate trimestrale (fine trimestre solare);
  • erogazione in un’unica soluzione su un conto corrente dedicato dell’impresa richiedente su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.  

L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi: 

  • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale; 
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. 

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. 

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia,  come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca. 

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Come identificare l’assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima degli eventi Covid-19: 

  • Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto: il rapporto deve essere inferiore al 50%;
  • Rapporto tra l’ammontare dei Debiti rispetto al patrimonio netto degli ultimi due anni: il rapporto deve essere inferiore a 7,5 (escluso per le PMI);
  • Rapporto tra EBITDA (o margine operativo lordo) e oneri finanziari degli ultimi due anni: il rapporto deve essere maggiore a 1 (escluso per le PMI);
  • Controparte segnalata tra le "esposizioni non deteriorate": la Banca classificava la controparte in bonis al 29/02/2020 (il Cliente alla data del 29/02/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze);
  • Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di sofferenze a sistema: In Centrale Rischi il cliente non presentava al 31 dicembre 2019 segnalazioni di sofferenze a sistema;
  • Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di rapporto tra sconfinamenti totali per cassa e accordato totale cassa: In Centrale Rischi al 31 dicembre 2019 il rapporto tra sconfinamenti cassa e accordato cassa totale era inferiore al 20%.

Esclusioni e disposizioni transitorie

  • La garanzia non può essere rilasciata per prestiti con finalità di rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti;
  • L’impresa che beneficia della garanzia (e i loro gruppi di appartenenza) non possono distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie nel corso del 2020 a partire dalla data di emanazione del decreto.

Dal 9 aprile al 17 maggio 2020, la delibera ed erogazione del finanziamento potrà avvenire anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di garanzia a SACE e/o all’emissione della garanzia stessa. In tal caso il soggetto finanziatore si assume il rischio di conformità del finanziamento alla normativa e alle disposizioni di SACE CG (e quindi di non ammissibilità in garanzia del finanziamento) e di disponibilità dei fondi fino all’emissione della Garanzia SACE. Il soggetto finanziatore avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per effettuare richieste di garanzia in relazione ai finanziamenti già erogati nell’intervallo dal 9 aprile al 17 maggio 2020.  Il finanziamento dovrà avere caratteristiche, anche in termini di durata e piano di ammortamento, in linea con i requisiti previsti per Garanzia Italia.

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Commissioni di garanzia

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono:

  • per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
  • per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Procedura semplificata

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

I 4 step per ottenere il credito con procedura semplificata:

  • richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell’impresa al soggetto finanziatore;
  • l’invio della richiesta di garanzia a SACE da parte del soggetto finanziatore; 
  • l’esito della richiesta di garanzia SACE;
  • l’erogazione del finanziamento. 

Per far arrivare tempestivamente liquidità al sistema saranno ammessi anche nuovi finanziamenti erogati dopo l’entrata in vigore del decreto liquidità. Il tutto, bilanciando le evidenti necessità di rapidità nell’erogazione con le altrettanto imprescindibili verifiche ai fini di rispetto degli aspetti normativi. 

La procedura è semi-automatica per accelerare l’erogazione.

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Procedura ordinaria

Per le imprese con fatturato oltre il miliardo a mezzo e dipendenti in Italia in Italia superiore o uguale a 5.000, e comunque, in ipotesi di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro, SACE applica la cosiddetta “procedura ordinaria” e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l’avvio della fase istruttoria.

Prima dell’avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal decreto per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà: 

  • comunicare a SACE il nominativo dell’impresa che ha richiesto un finanziamento con le caratteristiche previste dal Decreto non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell’impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi qualitativi utili alla valutazione di impatto e inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica dedicata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. );
  • inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia: 
    > una scheda di sintesi completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso, oltre ad una scheda in cui vengono evidenziati e qualificati le seguenti caratteristiche dell’impresa: 
    1. contributo dell’impresa richiedente allo sviluppo tecnologico
    2. appartenenza dell’impresa richiedente alla Rete Logistica e dei Rifornimenti
    3. incidenza dell’impresa richiedente su infrastrutture Critiche e strategiche
    4. impatto dell’impresa richiedente su livelli occupazionali e del lavoro
    5. peso specifico dell’impresa richiedente in una filiera internazionale e strategica
    > la documentazione predisposta dall’impresa richiedente (allegandola alla richiesta di garanzia), fornendo le motivazioni a supporto dell’esistenza dei requisiti di eleggibilità;
    > l’estratto della propria relazione di istruttoria in cui sono evidenziate le valutazioni che il soggetto finanziatore ha fatto in merito alla sussistenza dei requisiti richiamati dalla stessa impresa richiedente 
    > le motivazioni per le quali il soggetto finanziatore ritiene, nei casi in cui dovesse essere richiesto, sussistano le condizioni per un innalzamento della percentuale di garanzia, in coerenza con quanto previsto dal Decreto, fornendo i razionali a supporto della stessa proposta.

Una volta completata l’istruttoria, SACE ne invia gli esiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il rilascio della garanzia (con il relativo CUI) è subordinato all’emissione di un apposito decreto da parte del MEF. 

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FAQ su Garanzia Italia

Nel corso di un webinar dedicato a “Le garanzie SACE e i finanziamenti per superare l'emergenza Covid-19”, i rappresentanti di SACE Simonetta Acri Chief Mid Corporate e PMI, e Giammarco Boccia, Head of Trade & Corporate Finance e Raffaele Rinaldi, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo di ABI hanno fornito alcuni chiarimenti sullo strumento, rispondendo alle domande frequenti. 

I dubbi delle banche

Può essere beneficiario della Garanzia Italia una branch di una banca internazionale in Italia?

Sì, come previsto dal decreto, purché abilitata all'esercizio del credito in Italia.

In fase di presentazione della domanda devono aderire le singole banche del gruppo o è sufficiente che aderisca una banca del gruppo per le altre?

SACE lascia libera scelta alle banche: è possibile prevedere l’accreditamento di una delle banche del gruppo che agisce per conto delle altre. In questo caso possono essere indicati come compilatori anche soggetti di altre banche federate.

Una volta che la garanzia è stata rilasciata non ci sarà più la possibilità di eccepire alla banca che quella valutazione o la determinazione del tasso non sia stata fatta in maniera corretta? 

No. L’unica verifica che SACE potrebbe effettuare a campione, attraverso ispezioni presso le aziende, consiste nell’acquisire il contratto di finanziamento.

Quali tipi di verifiche e analisi eventualmente SACE fa sulla questione della determinazione del tasso d’interesse?

Alla banca richiediamo (nell’allegato 2) una dichiarazione in cui afferma di aver verificato che il costo del finanziamento composto dalla remunerazione della garanzia SACE, commissioni limitati al recupero dei costi e tasso d’interesse è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia SACE. 

In più, nel  tracciato informatico, la banca dovrà quantificare il costo in termini di commissione e di margine che avrebbe applicato alla stessa operazione in assenza della copertura.

Una segnalazione forborne in centrale rischi prima del 3/20 esclude ammissibilità alla garanzia SACE?

Sì.

Come vede SACE l'inserimento di covenant all'interno del contratto? In caso di sforamento la banca può richiedere la decadenza, e in caso di mancato repayment escutere la garanzia?

L’inserimento di covenant è ben vista come in tutte le operazioni a medio-lungo termine è bene prevedere dei financial covenant. 

Sono possibili modifiche alle caratteristiche del finanziamento?

Non è possibile modificare il contenuto del finanziamento in relazione a quegli elementi che la banca aveva comunicato a SACE in sede di richiesta di copertura. Quindi non sarà possibile per la banca modificare piano di ammortamento, importo o durata senza il consenso di SACE.

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Se il finanziamento viene erogato tramite un pool come si gestisce la garanzia all’interno del pool? Ci sarà un unico beneficiario (i.e banca capofila oppure verrà ripartita sulle singole banche?

Sarà identificato un SACE agent, che non necessariamento è l’agente del pool, che si assumerà la responsabilità di inserire nel portale le informazioni rilevanti e sarà il soggetto garantito per conto di tutti i partecipanti.

Le dichiarazioni sulla non riduzione dei fidi sono un obbligo che si intenderà esteso a tutti i partecipanti.

Qualora la garanzia fosse rilasciata su un finanziamento ad una banca e poi il pool viene costituito successivamente, ci sono problemi? 

Se una banca fa full underwriting poi successivamente colloca, l'operazione è associabile a un bilaterale, assolutamente sì.

Tutte le banche che partecipano a un pool dovranno sottoscrivere le condizioni generali.

Pricing in caso di pool: tutte le Banche devono dichiarare che il costo dell'operazione è inferiore ad analoghi finanziamenti senza garanzia SACE ?

SACE contrattualmente ha relazione solo con il SACE agent, solo lui fa la dichiarazione. 

Il corrispettivo annuo della garanzia va indicato puntualmente in contratto o e sufficiente il meccanismo di calcolo? 

Va contrattualizzato, è un’obbligazione della banca. Il corrispettivo che va contrattualizzato sono le commissioni riportate nel decreto. La comunicazione che fa SACE dopo l’erogazione, una volta ricevuta conferma dell’importo erogato, viene calcolato l’impatto della commissione che è stata contrattualizzata. 

Nel regolamento è previsto che i finanziamenti possano essere ammortizzati solo con piano di ammortamento italiano con rate trimestrali. E’ possibile prevedere altre modalità di ammortamento?

Non si esclude la possibilità, in un secondo momento, di prevedere un ampliamento a forme tecniche diverse, al momento non è previsto.

​Per il concetto di 'aziende in difficoltà' trattasi sempre di autocertificazione dell'impresa? Se la banca non certifica di aver fatto tale controllo perde la garanzia?

L’azienda dovrà dichiarare alla banca se era o non era in difficoltà finanziaria al 31 dicembre 2019 e fornire i dati utili affinché la banca possa svolgere la propria verifica. Al contempo la banca lo dichiara a SACE, ma sulla base delle dichiarazioni e dei dati fornite dall’impresa. 

L’azienda certifica di essere in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, la banca verifica che l’impresa non si trovasse in difficoltà finanziaria al 31/12/2019.

Di fatto, la banca non verifica il dato che viene fornito dall’impresa, ma verifica che il calcolo che è stato effettuato per dichiarare che l’impresa non era in difficoltà è stato fatto correttamente. 

Sono ammissibili alla Garanzia Italia le operazioni di minibond?

E’ uno dei temi in corso di approfondimento. Forse per fruibilità il minibond poco si sposa con la forma del preammortamento trimestrale previsto.

Al recupero di quali costi ci si riferisce nella definizione dell'importo delle commissioni? Le commissioni up-front sono libere (limite costo complessivo del finanziamento)?

Le commissioni applicate dalla banca sono limitate a un mero recupero dei costi. L'intenzione del legislatore è porre un vincolo importante alla quotazione delle commissioni.

Le società partecipate da fondi private equity sia come controllo maggioritario che partecipazione di minoranza posso accedere a Sace?

Sì.

I costi connessi al conto dedicato devono considerarsi come costo del finanziamento ed essere quindi ricompresi nel TAEG?

No, quelli sono costi di gestione amministrativa. Il conto dedicato è una richiesta fatta da SACE per conto del MEF per poter monitorare l’utilizzo dei fondi.

Come dev’essere utilizzato il conto dedicato? Dev’essere utilizzato anche per i rimborsi del capitale interesse del finanziamento o per il pagamento dei premi SACE? Dev’essere esclusivamente utilizzato ai fini della realizzazione degli obiettivi del finanziamento garantito da SACE o anche per altre finalità?

L’obiettivo è poter tracciare la conformità all'uso del finanziamento. Il rimborso può provenire anche da altri conti, l’importante è che l’erogazione avvenga sul conto dedicato.

Quali sono le verifiche che deve svolgere la banca in merito all’utilizzo del finanziamento da parte dell’impresa finanziata (conformità allo scopo dichiarato)?

Rimane il generale obbligo di diligenza, ma non sono previste attività specifiche in capo alla banca. E’ SACE ad effettuare controlli a campione. La banca deve segnalare a SACE eventuali utilizzi distorti.

Esiste una metodologia di calcolo per il riprezzamento del premio SACE a condizione di mercato?

No, non so se è necessario contrattualmente ridefinirla.

Per quanto riguarda i moduli antimafia come devono comportarsi le banche? 

La banca dovrà caricare nel portale Garanzia Italia anche l’allegato 1, la richiesta di finanziamento dall’impresa alla banca con l'autocertificazione antimafia. Dopodiché SACE farà anche richiesta alle prefetture per i dati di certificazione in tal senso. 

Dal regolamento sembra possibile l’erogazione del finanziamento in un’unica soluzione? Sono possibili erogazioni a sal o multiple? 

SACE sta valutando la possibilità di consentire erogazioni parziali.

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A chi è rivolta Garanzia Italia

Le aziende pubbliche possono chiedere il sostegno del fondo di garanzia e/o di SACE o gli strumenti sono rivolti solo per le imprese a capitale privato? 

Il dettato normativo sembrerebbe comprendere tutte le tipologie di azienda, anche enti pubblici e fondazioni. Su questo SACE si sta allineando con il MEF e tornerà sul tema in modo puntuale nei prossimi giorni.

Se un’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, potrà avere accesso direttamente a Garanzia Italia o dovrà aver esaurito la propria capacità di accesso al fondo centrale di garanzia?

Solo le PMI, come definite da raccomandazione commissione europea n. 2003/361/CE, dovranno prima pienamente utilizzate la capacità del fondo centrale di garanzia e poi presentare richiesta a SACE.

Un'azienda beneficiaria di dimensioni inferiori ai 499 dipendenti ma all'interno di un gruppo più grande può usufruire del Fondo di garanzia PMI in prima battuta o va direttamente su Garanzia Italia di SACE?

Le singole aziende possono scegliere di andare preventivamente al Fondo garanzia per le PMI. Anche per quanto riguarda il processo gestionale è possibile scegliere la procedura semplificata di Garanzia Italia. 

L'impresa beneficiaria deve avere sede legale in Italia e quindi l'impresa deve essere di diritto italiano?

E’ sufficiente che abbia sede in Italia.

Un'azienda agricola o vitivinicola che fa 5/mln di fatturato e che quindi rientra nelle PMI a tutti gli effetti è garantibile da SACE oppure va utilizzato un altro strumento?

Le aziende agricole e del settore della pesca possono accedere alla garanzia SACE. 

Esiste un criterio quantitativo legato alla misurazione degli impatti Covid-19 oppure è sufficiente ottenere una dichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento?

È sufficiente la dichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento.

Che cosa si intende per fatturato consolidato in caso di gruppi con società all’Estero?

Si considera il Fatturato consolidato in Italia, escludendo quello realizzato da subsidiary con sede legale all'estero.

Per gruppo si intendono le società con sede in Italia di un gruppo economico? Come si considerano le aziende italiane con capogruppo e/o tesoreria all’estero?

L’impresa che può accedere al finanziamento deve avere sede legale in Italia, a prescindere dalla capogruppo estera.

La società beneficiaria del finanziamento garantito non può distribuire dividendi a decorrere dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, giusto? Questo vale per tutte le società del gruppo?

Il decreto indica che non è possibile distribuire dividendi nel corso del 2020 e specifica che vale per tutte le società con sede in Italia. Quindi escluderebbe soltanto il caso di aziende collegate o di capogruppo con sedi all’estero.

Esclusa anche la divisione di dividendi infragruppo?

Se un'impresa esporta, essendoci il limite del fatturato in Italia non ha accesso al finanziamento? 

No, la quota di fatturato dall'Italia è inclusa. Viene escluso solo quanto fatturato da una subsidiary con sede legale all’estero.

Caratteristiche dei finanziamenti garantiti

Per finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono anche i finanziamenti sotto forma di acquisto di crediti (factoring?)

Sì, stiamo dialogando anche con Assifact su queste tematiche. Il factoring è uno degli strumenti più efficaci per far arrivare liquidità.

Sono ammessi anche finanziamenti garantiti da ipoteca?

La strutturazione del finanziamento è in capo alla banca, quindi si prevedono le stesse condizioni indicate dalla banca in assenza di garanzia.

Come si calcola il limite dell’importo finanziabile?

Se la società non appartiene ad un Gruppo il massimo tra il 25% del suo fatturato in Italia e il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia come risultanti da bilancio individuale.

Se la società appartiene ad un Gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato di gruppo in Italia e ai costi del personale sostenuti in Italia.

E' possibile prevedere contrattualmente l'estinzione anticipata del finanziamento garantito SACE?

Sì, è anzi auspicabile.

Cosa avviene in caso di richiesta da parte del cliente su più banche per un importo superiore a quello consentito?

Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.

È ammissibile il rifinanziamento di stock di debito esistente?

No, non è ammissibile.

La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi dopo l’entrata in vigore del DL, ma tali nuovi finanziamenti possono essere destinati a rifinanziare/rimodulare o consolidare esposizioni/finanziamenti in essere o riguardano solo la parte di nuova finanza? 

Non si può coprire rifinanziamenti/rimodulazioni o consolidamenti di finanziamenti in essere.

Periodo transitorio

Nel periodo transitorio che va dal 9 aprile al 17 maggio SACE darà comunque risposte riguardo al rilascio delle garanzie?

Sì, SACE è pienamente operativa e sta già dialogando con le prima banche, che inseriranno le prime richieste. Il regime transitorio è rivolto a quelle operazioni che le banche stavano già finalizzando e avevano urgenza di erogare entro il 27 o il 30 aprile, e queste operazioni, riguardando aziende con fatturato superiore al miliardo e mezzo, richiedono non solo l'istruttoria SACE ma anche il decreto MEF. Quindi è previsto questo regime transitorio per consentire alle banche di erogare e completare la richiesta di garanzia in un momento successivo.

Circolare ABI sui prestiti garantiti alle imprese

Il testo del decreto Liquidità 

Manuale Operativo: Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche

Cosa cambia con la Manovra 2021

La Legge di bilancio 2021 prevede un ampliamento dello strumento, finalizzato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19 consentendo loro di poter impiegare lo strumento di Garanzia Italia anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti esistenti.

La garanzia è concessa purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. La garanzia è rilasciata a condizione che sia idonea a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

L'operatività del Fondo Centrale di garanzia rispetto alle imprese di medie dimensioni, in scadenza al 31 dicembre 2020, viene prorogata al 30 giugno 2021

Dal 1° marzo al 30 giugno 2021, SACE rilascia garanzia alle cosiddette mid-cap - le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 - a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. In sostanza, si intende consentire alle mid-cap di accedere allo strumento Garanzia Italia alle stesse condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia.

Inoltre, dal 1° luglio 2021, le mid cap possono accedere, con una percentuale di copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato.

E' inoltre consentito il rilascio di garanzie, da parte di SACE, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche alle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni. SACE può rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. 

Il testo della Legge di bilancio 2021 (legge 178-2020)

Milleproroghe: garanzie fino a giugno 2021 sui titoli di debito emessi dalle imprese

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, Garanzia Italia prevede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni così assunti dalla SACE S.p.A. devono rientrare nell’importo massimo consentito per le esposizioni complessivamente assunte da SACE.

Con il Milleproroghe l’operatività della garanzia straordinaria di SACE sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente viene estesa dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021

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Dal 15 marzo scatta l'operatività di Garanzia Italia in favore delle Mid Cap

SACE ha annunciato il 15 marzo l’avvio dell’operatività in favore delle Mid Cap di Garanzia Italia, lo strumento previsto dal Decreto Legge “Liquidità” per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

A partire dal 1° marzo, infatti, SACE è autorizzata a rilasciare tali garanzie – sul 90% del valore del finanziamento per un importo garantito non superiore a 5 milioni di euro –  in favore di Mid Cap (imprese diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499)  alle stesse condizioni previste in precedenza dal Fondo Centrale di Garanzia. Inoltre, nel caso in cui il finanziamento sia destinato al rimborso di un’operazione di rinegoziazione del debito, la percentuale di copertura è fissata all’80%.

La Garanzia SACE è gratuita e può  essere rilasciata su finanziamenti, titoli di debito, operazioni di factoring e operazioni di leasing finanziario e sale and lease back. Tale iniziativa dedicata alle Mid Cap integra il programma Garanzia Italia destinato alle altre tipologie di imprese, avviato da SACE ad aprile 2020 e recentemente esteso fino al 30 giugno 2021 anche per i titoli di debito, al pari delle altre forme tecniche.

Il rilascio delle garanzie in favore delle Mid Cap avviene online attraverso il portale Garanzia Italia; la documentazione completa informativa e tecnica sull’applicazione di “Garanzia Italia Mid Cap” si può trovare nella sezione del sito dedicata alla nuova operatività o rivolgendosi a uno dei 14 uffici di SACE presenti in tutta Italia.

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