Contratti di sviluppo: il MISE semplifica le regole e facilita gli investimenti nel turismo

Contratti di sviluppo - Photo credit: Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay In Gazzetta ufficiale la direttiva del 19 marzo che attua le disposizioni in materia di contratti di sviluppo contenute nella legge di Bilancio 2021. A disposizione 130 milioni per investimenti nel settore turistico, che possono beneficiare anche delle semplificazioni introdotte dal decreto MISE del 13 novembre 2020.

In manovra 130 milioni per i contratti di sviluppo

Alla luce del pesante impatto della crisi generata dal Covid-19 sul turismo, la manovra 2021 (legge n. 178-2020) ha infatti previsto il ricorso ai contratti di sviluppo per promuovere la realizzazione di programmi di investimento nel settore, incentivando soprattutto quelli in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese, di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale e di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione nel settore.

La direttiva del 19 marzo 2021 con le disposizioni attuative è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 6 aprile e segue le modifiche alla disciplina in materia di contratti di sviluppo, accordi di programma e accordi di sviluppo contenute nel decreto del MISE del 13 novembre 2020 approdato in Guri a febbraio.

Contratti di sviluppo per riqualificazione strutture dismesse e ospitalità agrituristica

Per effetto della legge di Bilancio 2021, la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo nel settore turistico è stata ridotta da 20 milioni a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese o per il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e l’importo minimo dei progetti d’investimento è stato conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro.

Inoltre, si è stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le risorse stanziate dalla manovra per i contratti di sviluppo nel turismo ammontano a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e a 30 milioni di euro per l’anno 2022 e saranno gestite da Invitalia in base alle disposizioni contenute nella direttiva firmata dal ministro Giorgetti il 19 marzo 2021.

In particolare, il provvedimento prevede che:

  • gli investimenti funzionali all’erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
  • ai fini del rispetto dei limiti dimensionali per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e delle eventuali imprese aderenti, sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e non quelli funzionali all’erogazione di servizi di ospitalità, per i quali non sono previsti limiti dimensionali minimi.

Queste disposizioni, precisa la direttiva, si applicano anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete, con la specifica che ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il provvedimento sottolinea anche che il progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall’impresa aderente deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento.

Una volte esaurite le risorse stanziate dalla manovra per il rilancio del settore turistico, chiarisce infine la direttiva, le istanze con le caratteristiche previste dalla legge di Bilancio saranno esaminate ed accolte, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, entro i limiti della dotazione generale dei contratti di sviluppo.

Proroga per contratti di sviluppo agroindustriali e altri finanziamenti alle imprese

Le semplificazioni del DM 13 novembre 2020 per contratti di sviluppo e accordi di programma

Il decreto MISE del 13 novembre 2020 va invece a modificare la disciplina di cui al decreto 9 dicembre 2014 con l'obiettivo di assicurare una maggiore efficacia nel perseguimento degli obiettivi sottesi all’attivazione dei contratti di sviluppo e degli accordi di programma e di sviluppo, sia garantendo una gestione più efficiente delle fasi propedeutiche alla loro sottoscrizione, sia accelerando e semplificando le procedure di valutazione e di gestione dei programmi per facilitare la realizzazione degli investimenti proposti dalle imprese.

Contratti di sviluppo, più tempo per avviare e chiudere gli investimenti

La prima novità introdotta dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico è la soppressione della norma in base al quale il programma di sviluppo dovrebbe essere avviato entro 6 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni.

Novità anche per la conclusione degli investimenti: il termine generale di 36 mesi dalla concessione delle agevolazioni viene confermato, ma prevedendo la possibilità di una proroga, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di 18 mesi, e non più di 12 mesi.

Fino a 12 mesi per presentare la documentazione edilizia

Il provvedimento stabilisce poi che in fase di istruttoria, per la valutazione della cantierabilità dei progetti di investimento, diventa rilevante la presenza di elementi utili a riconoscere la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di 12 mesi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni, e non più di 90 giorni, la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle amministrazioni pubbliche competenti.

Qualora allo scadere dei 12 mesi il soggetto beneficiario non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni sono revocate.

Semplificazioni per la sottoscrizione degli accordi di programma

Il decreto MISE stabilisce, inoltre, che, ai fini dell’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma tra Ministero, Regioni, altri enti pubblici, Invitalia e imprese interessate, il soggetto proponente deve presentare un’attestazione delle Regioni e/o degli enti pubblici interessati in ordine alla disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo. Laddove siano coinvolte più Regioni e una di esse non partecipi al cofinanziamento, è possibile procedere comunque, a condizione che il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese.

Sempre in ottica semplificazione, il provvedimento prevede che, laddove sia stato sottoscritto un accordo di programma, le condizioni che Invitalia dovrebbe verificare in sede di valutazione della domanda - disponibilità finanziarie, requisiti delle imprese, compatibilità del piano progettuale, ecc - si intendono verificate.

Maggiore corrispondenza tra gli investimenti e gli obiettivi della normativa

Sempre relativamente agli interventi attuati nell'ambito degli accordi di programma, il decreto MISE conferma il requisito dell'impatto significativo sulla competitività del sistema produttivo dei territori, ma specifica che questo viene valutato, oltre che in relazione all’ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi, in base alla sussistenza di almeno due dei requisiti richiesti dal decreto del 9 dicembre 2014.

Requisiti che sono relativi, sia per per i programmi di sviluppo industriale che per i programmi di sviluppo di attività turistiche, all'ubicazione in un'area con un tasso di disoccupazione particolarmente elevato rispetto al resto del territorio di riferimento, al recupero e alla riqualificazione di strutture dismesse e al consolidamento di sistemi di filiera diretta ed allargata.

Inoltre, nel caso dei programmi di sviluppo industriale, ulteriori condizioni cui possono fare riferimento le proposte progettuali sono la presenza rilevante dell'impresa sui mercati esteri e la previsione di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici del piano nazionale Industria 4.0.

Nel caso dei programmi di sviluppo di attività turistiche, invece, altri requisiti di accesso alle agevolazioni sono la capacità di contribuire alla stabilizzazione della domanda attraverso la destagionalizzazione dei flussi turistici e la realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi o appartenenti a un unico distretto turistico.

In caso di accordo di programma riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, inoltre, tra i requisiti da rispettare c'è necessariamente la capacità di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

Discorso analogo per gli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni, cioè che prevedano un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, o a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il MISE richiede ora la sussistenza di almeno due requisiti, e non più di uno solo, tra:

  • significativo impatto occupazionale,
  • capacità di attrazione degli investimenti esteri,
  • coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0,
  • rilevante impatto ambientale.

Anche in questo caso per gli accordi di sviluppo relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è richiesta la capacità di determinare effetti positivi o sinergie di filiera a livello regionale o nazionale.

Il 40% dei fondi con la prima erogazione

Infine, il decreto interviene sulle regole per l'erogazione delle agevolazioni. Il provvedimento stabilisce infatti che il primo pagamento del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 40%, e non più del 30% dell'importo concesso.

Contratti di sviluppo: 100 milioni per investimenti nella mobilità sostenibile

Consulta il Decreto MISE del 13 novembre 2020 – Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2021

Photo credit: Foto di Nattanan Kanchanaprat da Pixabay 

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