Trento: assegni di studio - Anno 2012-2013

Data chiusura
21 Dic 2012
Agevolazione
Locale
Soggetto gestore
Provincia Autonoma di Trento

Descrizione

Criteri e modalità per la concessione degli assegni di studio, di cui all'articolo 76 della legge provinciale n. 5-2006.

Per l’ammissione all’assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere residente in provincia di Trento;
b) avere un’età non superiore ai venti anni alla conclusione dell’anno scolastico cui si riferisce l’assegno di studio;
c) avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico al quale la concessione dell’assegno di studio si riferisce;
d) frequentare la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell’anno scolastico al quale la concessione dell’assegno di studio si riferisce;
e) appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica non superiore al limite ICEF stabilito per l’accesso al beneficio.
f) per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera e), mentre i minori in affido presso le famiglie fanno parte del nucleo familiare da valutare;.
g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

Beneficiari e Finalitá

Beneficiari
Privato
Dimensione Beneficiari
Non Applicabile
Settore
Sociale - No Profit - Altro
Finalita'
Formazione, Sociale - Cooperazione
Ubicazione Investimento
Provincia:
  • Trento

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Premi e Borse

L’assegno di studio è concesso a sostegno delle spese di iscrizione e di frequenza alle istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento.

L’assegno di studio è corrisposto nell’ammontare compreso fra la misura minima di euro 50 euro e la misura massima di:

  • euro 600 per la scuola primaria;
  • euro 700 per la scuola secondaria di primo grado;
  • euro 1.100 per la scuola secondaria di secondo grado.

Tempistica investimento

La domanda di assegno di studio può essere presentata:

  • da uno dei genitori dello studente, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale dello studente;
    oppure
  • dallo studente maggiorenne solo se il medesimo costituisce nucleo autonomo, ai sensi del disciplinare ICEF di cui all’allegato B) del provvedimento (vedi Links).

La domanda di assegno di studio è presentata all’istituzione scolastica paritaria, frequentata dallo studente destinatario del beneficio, utilizzando il modulo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione, entro i termini stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale.

Con riferimento all’anno scolastico 2012/2013, la domanda deve essere presentata entro il 21 dicembre 2012.

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