Trento: assegno di cura - Lp n. 15-2012

Agevolazione
Locale
Soggetto gestore
Provincia Autonoma di Trento

Descrizione

L’assegno di cura è un intervento assistenziale orientato a favorire la permanenza dell'assistito al proprio domicilio ed è correlato alla misura del bisogno della persona non autosufficiente da garantire in ambito domiciliare e semiresidenziale.

Sono destinatari dell’assegno di cura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenti in provincia di Trento ininterrottamente da almeno tre anni, salvo per i soggetti minorenni, per i quali il requisito deve essere posseduto dal minore oppure da uno dei due genitori;
  • già titolari di indennità di accompagnamento di cui alla legge provinciale n. 7/1998 o di analoga prestazione concessa per l’assistenza personale continua oppure aver presentato, anche contestualmente, la relativa domanda;
  • condizione economica del nucleo familiare di riferimento, valutata secondo le modalità e i criteri indicati dall’Allegato 2 dell'avviso (vedi Links), e non superiore ai limiti stabiliti dal medesimo;
  • condizione di non autosufficienza accertata secondo le modalità e i criteri indicati dall’Allegato 3 dell'avviso (vedi Links).

Per analoga prestazione concessa per l’assistenza personale continua si intendono:

  • gli assegni per l’assistenza personale continuativa di cui al D.P.R. n. 1124/1965;
  • le indennità concesse agli invalidi di guerra e superstiti ai sensi del D.P.R. n. 915 del 1978;
  • indennità di assistenza e di accompagnamento a favore di soggetti affetti da infermità per cause di servizio di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973 e alla legge n. 9 del 1980.

Beneficiari e Finalitá

Beneficiari
Privato
Dimensione Beneficiari
Non Applicabile
Settore
Sanità, Sociale - No Profit - Altro
Finalita'
Sicurezza, Sociale - Cooperazione
Ubicazione Investimento
Regione:
  • Trentino-Alto Adige

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Contributo

L’assegno di cura è stabilito nella seguente misura:

  • Gravità livello 1: €80 (assegno intero), €80 (assegno ridotto);
  • Gravità livello 2: €250 (assegno intero), €125 (assegno ridotto);
  • Gravità livello 3: €500 (assegno intero), €250 (assegno ridotto);
  • Gravità livello 4: €800 (assegno intero), €400 (assegno ridotto).

Tempistica investimento

La domanda è presentata all’Agenzia provinciale per la previdenza integrativa, anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall’articolo 34 della L.P. 23/92 o degli istituti di patronato ed assistenza sociale. La domanda è sottoscritta:

  • dalla persona non autosufficiente;
  • se il richiedente è minorenne, da uno dei genitori con il quale il richiedente risiede, o da chi esercita la potestà genitoriale (D.P.R. 445/2000 art. 5);
  • se il richiedente è un minore affidato, dall’affidatario;
  • se il richiedente è interdetto, dal tutore (D.P.R. 445/00 art. 5);
  • se il richiedente è inabilitato, dallo stesso con l’assistenza del curatore (D.P.R. 445/00 art. 5);
  • in caso di nomina di un amministratore di sostegno, dallo stesso purché gli sia stato conferito il
    relativo potere;
  • se il richiedente è impossibilitato a firmare per ragioni connesse a motivi di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (D.P.R. 445/2000 art. 4, comma 2).

Il richiedente dell’assegno di cura può simultaneamente presentare domanda per l’accertamento dell’invalidità civile (L.P. 7/98) ai fini dell’ottenimento dell’indennità di accompagnamento. Il diniego della concessione della medesima indennità vale anche quale diniego per la concessione dell’assegno.

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