Trento: assegni di studio e facilitazioni di viaggio - LP n. 5-2006

Data chiusura
20 Dic 2011
Agevolazione
Locale
Soggetto gestore
Provincia Autonoma di Trento

Descrizione

Bando per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 72 e 76 della legge provinciale n. 5-2006 - Anno scolastico e formativo 2011/12.

Assegno di studio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006 e assegno di studio di cui all’articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola n.5/2006

Possono beneficiare dell’assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Per l’ammissione all’assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

A) essere residente in provincia di Trento;
B) avere un’età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell’anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012;
C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell’anno scolastico o formativo a cui si riferisce l’intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l’intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo;
D) sostenere, nell’anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l’assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell’allegato D);
F) per i minori in affido presso famiglie o presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);
G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

Facilitazioni di viaggio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera g) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006

Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

In particolare possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in provincia di Trento e di età non superiore ai vent’anni a conclusione dell’anno scolastico o formativo cui si riferisce l’intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell’anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012.

La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.

Beneficiari e Finalitá

Beneficiari
Privato
Dimensione Beneficiari
Non Applicabile
Settore
Sociale - No Profit - Altro
Finalita'
Formazione, Sociale - Cooperazione
Ubicazione Investimento
Provincia:
  • Trento

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Contributo

Assegno di studio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006

L’assegno di studio è concesso fino all’ammontare massimo di 5.000 euro. Su richiesta segnalata nella domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell’assegno di studio spettante in base alla graduatoria, da erogare entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria stessa; la residua parte del beneficio, oppure l’intero importo nel caso di mancata erogazione dell’acconto, sono liquidati a seguito dell’accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta.

Assegno di studio di cui all’articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola n.5/2006

L’assegno di studio è corrisposto dalla misura minima di 50 euro alla misura massima di:

  • 600 euro per la scuola primaria;
  • 700 euro per la scuola secondaria di primo grado;
  • 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado.

Facilitazioni di viaggio di cui all’articolo 72, comma 1, lettera g) della legge provinciale sulla scuola n.5/2006

Il beneficio è concesso fino all’importo massimo di euro 400 per un figlio e di euro 700 per due o più figli.
La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell’accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

Tempistica investimento

La domanda può essere presentata entro il 20 dicembre 2011 dal genitore, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale.

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.