Veneto: sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Legge n. 431-1998

Agevolazione
Regionale
Soggetto gestore
Regione Veneto

Descrizione

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

La situazione economica è valutata in base all’ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni). L’ISEE si ottiene presentando online la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) o tramite un intermediario abilitato CAF. Il valore dell’ISEE, a parità di reddito, patrimonio e composizione della famiglia, cambia in funzione della detrazione per l’affitto spettante. È quindi necessario, per equità, fare in modo che, a parità delle suddette condizioni, l’indicatore della situazione economica sia lo stesso indipendentemente dalla misura della detrazione affitto ammessa nel calcolo dell’ISEE. Si determina, quindi, quale affitto la famiglia è in grado di pagare in base alla propria situazione economica familiare (vedi punto 4.a) ottenendo così l’entità dell’affitto non sostenibile in base al quale calcolare il contributo.

A tal fine, gli indicatori usati nel procedimento sono:

  • a. ISE (Indicatore Situazione Economica) rilevabile dalle attestazioni ISEE;
  • b. ISEE = ISE / Scala di equivalenza;
  • c. ISEfsa indicatore depurato dagli effetti dell’affitto. Si aggiunge all’ISE la detrazione dell’affitto goduta;
  • d. ISEEfsa = ISEfsa / Scala di equivalenza.

L’ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti, titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • a. residenza nel Veneto;
  • b. canoni di locazione, per i quali si chiede il contributo, relativi all’anno di riferimento dei redditi della dichiarazione ISEE, riferiti ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto risultanti da contratto di affitto regolarmente registrato ai sensi della legge n. 431/1998;
  • c. ISEE non superiore a 15.000;
  • d. canoni relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
  • e. per i cittadini stranieri extracomunitari, possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l’ingresso e la permanenza in Italia, previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini previsti, del titolo di soggiorno scaduto;
  • f. per i cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo;
  • g. non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

Beneficiari e Finalitá

Beneficiari
Privato
Dimensione Beneficiari
Non Applicabile
Settore
Sociale - No Profit - Altro
Finalita'
Sociale - Cooperazione
Ubicazione Investimento
Regione:
  • Veneto

Incentivi e Spese

Tipologia agevolazione
Contributo

Il fabbisogno complessivo di ciascun Comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee. 

L’importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

  • a. Si stima il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria situazione economica rappresentata dell’ISEEfsa: si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare a pagamento del canone. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 7.000 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da 0% si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000. Tale percentuale si incrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiore, arrivando fino ad un massimo del 35%. Il “reddito” da utilizzare per il calcolo del canone sopportabile è rappresentato dall’ISEfsa;
  • b. l’importo ammesso a riparto è rappresentato dall’eccedenza fra canone integrato (canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento) per un importo non superiore a euro 600 e canone sopportabile con un massimo di euro 3.000. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell’anno;
  • c. qualora il canone pagato superi il canone medio ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l’importo ammesso a riparto precedentemente determinato è ridotto in proporzione al rapporto fra eccedenza del canone dichiarato e canone medio. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell’affitto è considerato fino all’importo massimo annuo di euro 10.000. Al fine di tutelare i nuclei più deboli, sia la riduzione che l’esclusione prevista al punto 3e, non operano nei confronti dei nuclei con più di 5 componenti, dei nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 75° anno di età entro il 31/12 dell’anno precedente o dei nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
  • d. la superficie calpestabile dell’alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell’importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l’eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta è ottenuta riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli definiti alla precedente lettera c, sia l’esclusione prevista al punto 3.f che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano;
  • e. qualora l’alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% l’affitto e le spese di riscaldamento;
  • f. infine, l’importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall’ISEEfsa. Fino a 7.000 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 20% per ISEEfsa pari a 20.000. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori.

L’importo spettante ad ogni Comune sarà fissato al momento dell’approvazione del riparto.

Tempistica investimento

Per poter procedere al riparto delle risorse, i Comuni direttamente o tramite intermediari abilitati devono raccogliere le domande utilizzando il servizio informatico messo a loro disposizione.

Prima della presentazione della domanda il richiedente deve avere già presentato direttamente all’INPS, o agli intermediari autorizzati, la DSU ai fini ISEE con la composizione familiare esistente all’anagrafe del Comune al momento della domanda stessa. Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al Comune di residenza entro la data di scadenza e con le modalità previste, a pena di esclusione, nell’apposito bando comunale, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dalla dichiarazione ISEE.

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