Terremoto - Inps, procedure per sospensione ritenute IRPEF

I chiarimenti dell'Inps sulla sospensione delle ritenute IRPEF, prevista dal nuovo decreto Terremoto. Terremoto - Photo by Dipartimento Protezione Civile

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Decreto terremoto - Tutte le novità del testo al via libera finale

L'Inps ha pubblicato le informazioni sulle procedure di inoltro e acquisizione delle domande di sospensione delle ritenute IRPEF, misura introdotta dal nuovo decreto Terremoto, approvato il 3 febbraio dal Consiglio dei Ministri.

Decreto Terremoto, sospensione ritenute IRPEF

Il decreto Terremoto ha introdotto nuove puntualizzazioni in merito alla proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, insieme alla sospensione di termini amministrativi, per i residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni destinatari delle norme di sospensione, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

Istanze e modalità di sospensione

La sospensione è applicabile a tutti i soggetti sostituiti dall’Inps che con apposita istanza dichiarino di trovarsi in una delle situazioni previste: 

  • avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 dell’articolo 1 del decreto Terremoto;
  • avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 2 del decreto Terremoto;
  • avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei Comuni interessati - Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto - e di aver subito a causa degli eventi sismici danni da cui sia derivata l'inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell'azienda.

L'Inps informa che sta predisponendo, in ambito web, la procedura che consentirà l’acquisizione delle domande di sospensione per le tre tipologie di prestazioni interessate dal decreto legge, per le quali l’Istituto svolge il ruolo di sostituto di imposta:

  1. pensioni o assegni ad esse equiparate di cui all’art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  2. prestazioni a sostegno del reddito;
  3. retribuzioni.

La sospensione verrà effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate:

  • a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione (nel caso di plurititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare;
  • a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di novembre 2017.

Rimborso e ripresa della riscossione

In conformità a quanto stabilito dal decreto legge - secondo cui “non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”- al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile.

Le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate, invece, non daranno luogo al rimborso; la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte avverrà entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Nelle ipotesi di incapienze resta fermo l’obbligo dei sostituiti di versare i residui debiti d’imposta direttamente all’Agenzia delle Entrate.

> Inps - Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

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